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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19199/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità ed erroneità del motivo relativo alla misura della pena e la sua manifesta infondatezza, poiché la motivazione della sentenza d'appello sul bilanciamento delle circostanze era ritenuta adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/03/2025. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa eccessività della pena. La Corte osserva però che il motivo era formulato in modo generico, era anche errato perché faceva riferimento alla concessione di attenuanti generiche che in realtà non risultavano applicate, mentre la sentenza di merito aveva invece qualificato il reato ex art. 648 c.p. nei limiti del quarto comma. Inoltre la censura era comunque manifestamente infondata, perché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione adeguata in punto di bilanciamento delle circostanze e di dosimetria della pena.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama la qualificazione giuridica del fatto ai sensi della fattispecie di ricettazione, precisando che la sentenza di merito non aveva applicato attenuanti generiche, ma aveva ricondotto il reato nell'ambito del quarto comma della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che contesta la sola dosimetria della pena deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica è inammissibile.
  • È manifestamente infondato il motivo che si fondi su un presupposto fattuale errato, come l'attribuzione alla sentenza di merito di attenuanti generiche in realtà non concesse.
  • La motivazione sul bilanciamento delle circostanze e sulla determinazione della pena è sufficiente quando dia conto in modo adeguato dei criteri seguiti dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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