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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29183/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per inosservanza di legge: si deduce che la Corte territoriale non ha dato risposta alla richiesta, formulata con memoria del 5/12/2024, di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), nonostante secondo il ricorrente ricorrerebbero tutti i presupposti per la sua applicazione

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, pur non avendo la Corte di appello risposto espressamente alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, la motivazione complessiva della sentenza di merito implicitamente ne esclude l'applicabilità: la Corte territoriale ha evidenziato elementi di rilevante disvalore (l'allontanamento dall'abitazione durante la detenzione domiciliare non determinato da necessità impellenti; l'imputato sorpreso a fare ritorno con tranquillità), ha confermato la recidiva reiterata e il diniego dei benefici per i gravi precedenti, e ha quindi escluso la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicabile solo se, valutando congiuntamente condotta, danno e colpevolezza, l'offensività è minima. Nel caso di evasione la sua applicabilità richiede che l'evento presenti offensività minima, cosa esclusa nel caso in esame

  • art. 385 cod. pen.

    Norma indicata come riferimento al reato contestato nell'imputazione (tale reato è trattato come oggetto della decisione di merito)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • La mancata risposta espressa a una specifica richiesta (es. art. 131-bis) non è automaticamente vizio: se dalla motivazione complessiva della sentenza risulta implicitamente il rigetto della richiesta, la decisione non è censurabile in Cassazione
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis è necessaria una valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza che dimostri offensività minima; fattori come recidiva e gravi precedenti ostano all'ammissione
  • Nei reati di evasione l'assenza di una necessità impellente per l'allontanamento e comportamenti che evidenziano disvalore (es. essere sorpresi a fare ritorno con tranquillità) sono elementi che escludono la particolare tenuità
  • Le corti di merito devono motivare complessivamente la decisione; una argomentazione che evidenzia elementi ostativi all'istituto di favore può valere come risposta implicita alla richiesta
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi delle norme processuali (art. 616 c.p.p.)

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