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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06087/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha applicato per entrambi gli arresti domiciliari, denunciando un vizio motivazionale per manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.: sostengono che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che la presenza sullo smartphone di tracce di carte di credito non intestate agli indagati e l'utilizzo di terze persone come 'teste di legno', insieme alla valutazione dei precedenti, indichino un perdurante rischio di commissione di reati. Lamentano che tali elementi non giustificherebbero la misura cautelare e offrono una diversa interpretazione dei fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su un motivo non consentito e aspecifico: la censura era limitata alla semplice illogicità della motivazione della Corte d'appello, senza dimostrare una frattura motivazionale tale da essere percepibile 'ictu oculi'. Le difese non hanno affrontato compiutamente le argomentazioni del giudice impugnato (in particolare l'inferenza tratta dalle tracce elettroniche e dall'uso di terze persone), limitandosi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti. Perciò i ricorsi sono inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, e la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640, secondo comma, n. 2 e 2-bis, c.p.

    Norma che qualifica il reato contestato; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile tale fattispecie nel quadro della valutazione cautelare

  • art. 274, lett. c), c.p.p.

    Richiamato nelle censure difensive rispetto alla valutazione degli elementi di fatto; la Corte ha ritenuto che le difese non abbiano efficacemente confutato le deduzioni tratte dal giudice di merito

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il rimedio è utilizzabile solo in casi ristretti di motivazione manifestamente illogica tali da risultare evidenti 'ictu oculi'; la semplice implausibilità argomentativa non è sufficiente

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e ss., c.p.p.

    Norme procedurali che disciplinano la trattazione in camera di consiglio e la possibilità di svolgimento senza presenza delle parti quando non richiesta la trattazione orale nei termini

  • artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Principi che implicano l'inammissibilità del mezzo se manca correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (aspecificità)

  • art. 616, c.p.p.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere ammende

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Disposizioni amministrative operative cui la cancelleria deve adempiere a seguito della sentenza

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso basato sulla 'semplice' illogicità della motivazione è in genere inammissibile: occorre dimostrare una illogicità tale da risultare manifesta e percepibile 'ictu oculi'.
  • In sede di impugnazione è necessario confrontare esplicitamente e punto per punto le argomentazioni del giudice impugnato; proporre solo una interpretazione alternativa dei fatti non è sufficiente.
  • La mancata confutazione delle inferenze logiche tratte dal giudice (es. deduzioni da tracce elettroniche o dall'uso di terze persone) può determinare l'aspecificità del motivo e l'inammissibilità del ricorso.
  • Gli effetti dell'inammissibilità possono includere condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; perciò è importante calibrar bene i motivi di impugnazione e fornire argomentazioni specifiche e robuste.
  • Nelle valutazioni cautelari le corti possono legittimamente accogliere inferenze probatorie di tipo indiziario (ad es. dati elettronici e utilizzo di 'teste di legno') se appaiono logicamente fondate; il difensore deve quindi mirare a scalfire la concatenazione logica non limitandosi a una diversa ricostruzione dei fatti.

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