Cassazione Penale, Ordinanza n. 09318/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per ricettazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato il dolo. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già formulate in appello e già esaminate e respinte, quindi priva di specificità e meramente apparente. Ha inoltre richiamato la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il dolo della ricettazione poteva desumersi dal fatto che l'imputato era stato trovato alla guida di un'autovettura di provenienza delittuosa, aveva tentato di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine e non aveva fornito spiegazioni plausibili sulla disponibilità del veicolo.
Norme richiamate
Il dolo della ricettazione può essere desunto da elementi fattuali sintomatici, quali la disponibilità del bene di provenienza delittuosa, il tentativo di sottrarsi al controllo e l'assenza di una spiegazione plausibile sulla provenienza o disponibilità del bene.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la riproposizione pedissequa delle censure già disattese in appello integra un motivo aspecifico e solo apparente, suscettibile di inammissibilità.
- Ai fini della ricettazione, l'elemento soggettivo può essere inferito da indici esterni e convergenti, come la disponibilità del bene di provenienza illecita, il tentativo di fuga al controllo e l'assenza di spiegazioni credibili sulla lecita provenienza o sulla legittima detenzione del bene.
- La mancata allegazione di elementi idonei a superare la ricostruzione logica della sentenza di merito non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09242/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09256/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09291/2025 del 06/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →