Cassazione Penale, Sentenza n. 13072/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 17/02/2019 al 30/10/2019. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che il suo comportamento processuale non integrava colpa grave e che le condotte a lui ascritte erano irrilevanti rispetto alla causa dell'ingiusta detenzione; in sostanza contestava che al massimo fosse riconoscibile una colpa lieve o una colpa non eziologicamente collegata all'errore dell'autorità cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e che la Corte territoriale aveva correttamente valutato, con piena autonomia, gli elementi probatori disponibili. In particolare è stato ritenuto che le dichiarazioni mendaci e contraddittorie rese da Jlassi in sede di interrogatorio di garanzia (discordanza rispetto agli accertamenti di P.G., dalle immagini delle videocamere e dalla testimonianza; negazione di essere stato riconosciuto/fermato; affermazione del presunto smarrimento del telefono in contrasto con prove di contatto) fossero idonee a ingenerare la falsa apparenza della sua configurabilità come autore dei reati e quindi a rappresentare una condotta connotata da colpa grave sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare. Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; nulla sulle spese in favore del Ministero.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, occorre valutare se il danneggiato abbia concorso con dolo o colpa grave a cagionare la detenzione; la valutazione è autonoma rispetto al giudizio penale e può ritenere rilevante anche il mendacio dell'indagato se causalmente rilevante per la misura cautelare.
art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamata per distinguere il silenzio/difesa esercitata ex art.64 (tutela della facoltà difensiva) dalla falsa rappresentazione di fatti: quest'ultima non è assimilabile al diritto al silenzio e può rilevare ai fini della colpa grave.
art. 110, 628 c.p., art. 582, 585, 576 n.1 c.p.
Norme penali citate nella sentenza come oggetto delle contestazioni iniziali (rapina aggravata, lesioni ecc.); servono a ricostruire il contesto fattuale per il quale era stata adottata la custodia cautelare.
art. 4, comma 4, lett. b) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)
Riferimento alla recente modifica normativa per sottolineare che, anche alla luce della riforma, il mendacio dell'indagato può incidere sull'accertamento della colpa grave se causalmente rilevante per la misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale di cognizione: il giudice della riparazione valuta ex ante e con criteri propri se l'evento detentivo è stato causato anche dalla condotta del detenuto.
- Dichiarazioni mendaci o fortemente contraddittorie rese dall'indagato possono integrare colpa grave se sono ritenute idonee a creare la falsa apparenza della commissione del reato e hanno avuto efficacia causale sulla misura cautelare.
- La mera contraddizione non sempre basta: è necessario che sussista un nesso di causalità tra la condotta (menzogna/omissione colposa) e la decisione di applicare la misura cautelare.
- Il diritto al silenzio o l'esercizio di facoltà difensive (art.64 c.p.p.) non proteggono la falsa rappresentazione di fatti; mentire non è assimilabile al ricorso alla facoltà di non rispondere.
- In situazioni analoghe, per ottenere la riparazione l'attore deve dimostrare l'assenza di dolo o colpa grave nella sua condotta; dall'altro lato lo Stato può opporsi efficacemente provando che il comportamento dell'indagato ha influito causalmene sull'adozione della custodia cautelare.
- Gli elementi probatori materiali (es. immagini CCTV, verbali di P.G., dichiarazioni di testimoni, dati telefonici) possono essere determinanti per accertare la discordanza delle dichiarazioni e la rilevanza causale delle stesse.
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