Cassazione Penale, Ordinanza n. 31599/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per reati in materia di stupefacenti, riconoscendo in prevalenza l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata configurazione della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, ritenuta invece applicabile in base ai presupposti del caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che, considerando complessivamente mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché qualità e quantità della sostanza, ha escluso la lieve entità valorizzando elementi indicativi della professionalità e non occasionalità dell'attività di spaccio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità riconosciuta in prevalenza in appello ai fini della rideterminazione della pena
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
la lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; è esclusa se anche uno solo degli elementi indicati impedisce di ritenere minima l'offesa
art. 309 del 1990
richiamo alla disciplina degli stupefacenti, in particolare alla fattispecie di lieve entità dell'art. 73, comma 5
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero
Massime di principio
- La qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 presuppone una valutazione globale e non atomistica di tutti gli indici normativi: mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché quantità e qualità della sostanza.
- La lieve entità non può essere riconosciuta se anche uno solo degli elementi rilevanti depone in modo significativo contro la minima offensività del fatto.
- La motivazione sul diniego della lieve entità deve dar conto dell'esame di tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare perché alcuni di essi siano stati ritenuti prevalenti.
- Un ricorso che si limiti a contestare la valutazione di merito senza confrontarsi con una motivazione coerente e completa sulla lieve entità può essere dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo eccezionali ragioni di esonero.
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