Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 160/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l''ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 653, emessa il 5.7.2019 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, pubblicata il 16.7.2019, corretta per errore materiale con ordinanza del 2.10.2020, munita di formula esecutiva il 2.12.2020 e notificata il 18.12.2020, confermativa della sentenza n. 973/2017 del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, depositata in Cancelleria il 07.11.2017, munita di formula esecutiva il 20.12.2017 e notificata l’11.1.2018, con la quale la Comunità Montana Medio Jonio “Aspromonte Orientale” veniva condannata a corrispondere ad Ardesia Luciano la somma di € 6.798,57, a titolo di Indennità di fine servizio per il periodo 19.6.1978 al 31.12.1981, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202300635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato che condanna la Comunità Montana Medio Jonio “Aspromonte Orientale” al pagamento dell’indennità di fine servizio, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, confermativa della sentenza del Tribunale di Locri, con cui la Comunità Montana Medio Jonio “Aspromonte Orientale” era stata condannata a corrispondere euro 6.798,57, oltre interessi, a titolo di indennità di fine servizio per il periodo dal 19 giugno 1978 al 31 dicembre 1981. Con precedente sentenza, il TAR aveva ordinato all’ente di adottare gli atti necessari all’integrale esecuzione del titolo, assegnando un termine di sessanta giorni e nominando, in caso di persistente inottemperanza, il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Prefetto aveva delegato le funzioni a un funzionario della Prefettura, il quale, dopo essersi insediato, ha chiesto una proroga per completare l’incarico. La richiesta è stata motivata dall’attività liquidatoria ancora in corso, dall’esito infruttuoso delle procedure d’asta per la vendita del patrimonio immobiliare delle Comunità Montane, dall’avvio di ulteriori procedure competitive, dall’assenza di liquidità sufficiente e dall’impossibilità, allo stato, di contrarre mutui o prestiti in mancanza di entrate certe.

La decisione

Il TAR ha concesso la proroga richiesta e ha fissato al 31 dicembre 2026 il nuovo termine per il completamento dell’incarico del Commissario ad acta. Il Collegio ha rilevato che la gestione liquidatoria delle Comunità Montane soppresse è tuttora attiva, in ragione delle proroghe legislative regionali, e che il Commissario Straordinario per la liquidazione conserva le proprie funzioni. Ha considerato giustificata la proroga anche perché le procedure di vendita del patrimonio immobiliare, finalizzate al pagamento dei creditori, hanno avuto finora esito infruttuoso e la liquidazione segue un criterio di priorità collegato all’ordine cronologico di insediamento dei Commissari ad acta. Il TAR ha precisato che il Commissario ad acta deve farsi parte attiva nel coordinare il prosieguo dell’esecuzione, mantenendo costante interlocuzione con il Commissario Straordinario e adottando tutti gli atti necessari al soddisfacimento del credito. In particolare, dovrà monitorare la stima e la vendita dei beni immobili disponibili, valutando anche la predisposizione di un atto transattivo per l’assegnazione diretta di beni al creditore se questi vi acconsenta; verificare la liquidità disponibile e le eventuali sopravvenienze, emettendo i mandati di pagamento ove possibile; individuare eventuali soggetti debitori delle Comunità Montane e adottare i relativi ordinativi di pagamento; valutare la contrazione di mutui qualora sopravvengano entrate certe idonee a sostenere un piano di ammortamento. È stato inoltre imposto il deposito di una relazione sull’attività svolta e sulla situazione economico-finanziaria delle Comunità Montane entro il 30 giugno 2026. Il magistrato relatore è stato delegato a decidere eventuali ulteriori richieste di proroga derivanti da circostanze sopravvenute.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base del potere del giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per conseguire l’esecuzione del giudicato.

  • art. 13 l.r. Calabria 23 dicembre 2022, n. 52

    I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013 sono prorogati al 31 dicembre 2024. Il Commissario liquidatore in carica conserva le proprie funzioni fino a nuova nomina

    La norma ha prorogato il termine della procedura liquidatoria e ha assicurato la permanenza delle funzioni del Commissario liquidatore fino alla nuova nomina.

  • art. 1 l.r. Calabria 18 marzo 2025, n. 15

    Il Commissario unico presenta, con cadenza quadrimestrale, una relazione sull'attività svolta e sulle criticità riscontrate, all'articolazione amministrativa regionale competente in materia di liquidazione delle soppresse comunità montane che, unitamente all'articolazione amministrativa preposta al coordinamento degli enti sub-regionali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'andamento delle attività di liquidazione

    La norma ha prorogato al 31 dicembre 2026 la procedura liquidatoria e previsto obblighi periodici di relazione e monitoraggio dell’attività liquidatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al Commissario ad acta quando la mancata conclusione dell’incarico dipenda da una gestione liquidatoria ancora attiva e da concrete attività di reperimento delle risorse, purché la proroga sia accompagnata da prescrizioni operative e da obblighi di rendicontazione idonei ad assicurare l’effettività della tutela.
  • Il Commissario ad acta, quando si sostituisce a un ente in liquidazione per dare esecuzione a un giudicato di condanna al pagamento di somme, deve adottare tutte le iniziative concretamente necessarie al reperimento delle risorse, comprese la verifica della liquidità disponibile, la ricerca di sopravvenienze attive e di debitori dell’ente, la liquidazione del patrimonio disponibile e, ove ne ricorrano i presupposti, la valutazione della contrazione di finanziamenti sostenibili.
  • Le attività sostitutive del Commissario ad acta finalizzate all’esecuzione del giudicato possono discostarsi dalle ordinarie procedure dell’amministrazione esecutata quando ciò sia necessario e funzionale all’effettivo adempimento del comando giudiziale, anche nel caso di condanna al pagamento di somme di denaro.
  • La proroga dell’incarico commissariale non esonera il Commissario ad acta dall’obbligo di coordinarsi con gli organi della gestione liquidatoria e di riferire al giudice dell’ottemperanza sulle attività compiute e sulla situazione economico-finanziaria dell’ente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiordino e organizzazione della PA
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.