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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9220/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare intramuraria emessa dal GIP di Udine per plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare contestando la decisione di non concedere gli arresti domiciliari presso l'abitazione della figlia in Pavia (a oltre 400 km dal locus commissi delicti) invece che presso la sua residenza in Majano del Friuli. Sostiene che l'attività illecita era circoscritta territorialmente a Majano e che non vi sono elementi per ritenere che la cessione di stupefacenti possa ripetersi in regime autocustodiale presso l'abitazione della figlia, anche perché terzi si erano resi disponibili a sostenerlo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 e 275 c.p.p.) costituisca un giudizio di merito insindacabile in Cassazione se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza del pericolo di reiterazione, richiamando tra l'altro il fatto che il ricorrente era già stato sottoposto ai domiciliari nel 2021 per un anno senza che ciò lo avesse impedito proseguire l'attività illecita, e il suo ruolo di organizzatore nelle cessioni (contatti con acquirenti e fornitori). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; l'atto è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Riferimento procedurale alla modalità di trattazione del ricorso; usato come norma di rito per il trattamento del ricorso in Cassazione, senza inciso interpretativo sul merito delle esigenze cautelari.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di reato relative agli stupefacenti; la misura cautelare era motivata in relazione a plurime violazioni di questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Riferimento al regime delle misure cautelari personali e alle esigenze cautelari in generale; la Corte ricorda che la valutazione delle esigenze cautelari è questione di merito insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Parametro applicato dal giudice di merito nella valutazione della proporzionalità e della idoneità delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente ancorato la decisione a circostanze di fatto concrete ai sensi di tale articolo.

  • Disposizioni attuative codice procedura penale, art. 94, comma 1 ter

    art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen.

    Norma riguardante gli adempimenti conseguenti alla decisione della Corte; la sentenza ordina gli adempimenti di cancelleria ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • La valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione è un giudizio di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione del giudice di merito è logicamente o giuridicamente viziosa.
  • La persistenza o la ripresa dell'attività illecita nonostante una precedente misura domiciliare è elemento forte a sostegno del pericolo di reiterazione.
  • Il ruolo concretamente operativo del soggetto (es. organizzatore che mantiene contatti con acquirenti e fornitori) aumenta la probabilità che misure meno afflittive siano insufficienti.
  • La mera distanza geografica o la disponibilità di terzi a sostegno non sono di per sé idonee a escludere il pericolo di reiterazione se non sono accompagnate da elementi concreti che ne dimostrino l'effettiva efficacia preventiva.
  • Per contrastare una misura cautelare più afflittiva è necessario produrre elementi concreti e specifici che dimostrino l'inaffidabilità delle valutazioni del giudice di merito o l'effettiva idoneità di misure alternative meno gravose.

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