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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10830/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di manutenzione del possesso proposta da un soggetto che gestiva un locale adibito a ristorante/pizzeria e che assumeva di esercitare, a servizio del proprio immobile, il possesso di una servitù di canna fumaria attraversante l'immobile sovrastante. Il vicino avrebbe ostacolato tale utilizzo ostruendo la canna fumaria e rifiutando i lavori necessari alla sua sostituzione nel tratto insistente sul suo immobile. Il tribunale aveva accolto la tutela possessoria e aveva anche condannato il convenuto al risarcimento del danno per il mancato utilizzo del locale; in appello la condanna risarcitoria è stata riformata e la tutela possessoria confermata. In cassazione il soccombente in appello ha dedotto, con un primo motivo, violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e degli artt. 1062 e 1146, comma 2, c.c., sostenendo che il precedente atto di acquisto del dante causa non avrebbe trasmesso il possesso della servitù di canna fumaria, ma solo il mantenimento di altra utilità, e che quindi non vi sarebbe stata legittimazione all'azione possessoria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, dopo la riforma della statuizione risarcitoria in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendolo inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato: ha affermato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto la mancata dismissione del possesso della canna fumaria e la prosecuzione dell'utilità funzionale alla destinazione commerciale del locale; inoltre ha valorizzato la clausola contrattuale richiamata come indice della volontà di mantenere la servitù per destinazione del padre di famiglia e quindi la continuità del possesso anche ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, rilevando la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna risarcitoria poi riformata in appello. Ne è conseguita la cassazione della sentenza limitatamente al capo relativo alla restituzione e il rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, al fine di quantificare l'importo da restituire.

Norme richiamate

  • art. 1170 c.c.

    disciplina l'azione di manutenzione del possesso, confermata nel caso concreto perché il possesso della servitù risultava ancora tutelabile

  • art. 1146, comma 2, c.c.

    il possesso si trasmette al successore a titolo particolare, con possibilità di accessio possessionis quando non vi sia dismissione del possesso da parte del dante causa

  • art. 1062 c.c.

    la servitù per destinazione del padre di famiglia può costituirsi al momento della separazione di due fondi se non vi è contraria manifestazione di volontà del proprietario comune

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    richiamati come criteri ermeneutici del contratto; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per mancata trascrizione delle clausole contestate e comunque non decisiva ai fini della tutela possessoria

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione coordinata delle clausole contrattuali, ma non ritenuto dirimente

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata, se ritualmente proposta in appello

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norma richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria nella fase camerale

Massime di principio

  • Nel giudizio possessoriо, il successore a titolo particolare può avvalersi dell'accessio possessionis se il dante causa non abbia dismesso il possesso e l'utilità di fatto relativa alla servitù sia rimasta nella disponibilità del bene trasferito.
  • Ai fini della tutela possessoria di una servitù, la verifica decisiva è la persistenza del potere di fatto corrispondente all'esercizio della servitù, non la sola lettura del titolo in chiave petitoria, che potrà semmai rilevare in un autonomo giudizio sul diritto di servitù.
  • La servitù per destinazione del padre di famiglia può essere desunta dalla situazione obiettiva dei luoghi e dalla volontà di mantenimento emergente dal titolo di separazione dei fondi, purché non vi sia una contraria manifestazione di volontà idonea a escluderla.
  • Nel ricorso per cassazione che censuri l'interpretazione di clausole contrattuali, il motivo deve essere specifico e deve riportare il contenuto delle clausole asseritamente mal interpretate, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Se in appello viene riformata una condanna pecuniaria già eseguita, la parte che ha pagato può chiedere la restituzione delle somme e il giudice di secondo grado deve pronunciarsi espressamente su tale domanda; l'omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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