Cassazione Civile, Ordinanza n. 26041/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre rilevato che non vi era adesione alla rinuncia da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della società controinteressata che avevano resistito, sicché ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di cassazione in favore delle due controricorrenti, liquidandole separatamente.
Esito
Favorevole al resistente (autorità / società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost., art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. contro la sentenza del Consiglio di Stato che, riformando il TAR, aveva rigettato il ricorso originario contro un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso decisione del Consiglio di Stato per soli motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato unitamente alle altre norme processuali indicate dalla ricorrente come fondamento dell'impugnazione
richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione nei casi previsti
la Corte applica il secondo comma per porre le spese a carico della ricorrente e richiama l'ultimo comma per evidenziare che mancava l'adesione alla rinuncia da parte delle controparti resistenti
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e notificata, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando la rinuncia non è accettata dalle parti costituite che vi abbiano interesse, il giudice deve regolare le spese del giudizio di cassazione secondo la disciplina dell'art. 391 c.p.c., ponendole a carico del rinunciante salvo diversa statuizione consentita dalla legge.
- Nei giudizi di cassazione, la definizione per rinuncia non comporta automaticamente la compensazione delle spese: occorre verificare l'adesione delle controparti e applicare la regola sulle spese prevista dal codice di rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26015/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26016/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26017/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26018/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26022/2022 del 05/09/2022
- ordinanza_civile · 5 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26023/2022 del 05/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →