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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26041/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre rilevato che non vi era adesione alla rinuncia da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della società controinteressata che avevano resistito, sicché ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di cassazione in favore delle due controricorrenti, liquidandole separatamente.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (autorità / società)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost., art. 110 c.p.a. e art. 362 c.p.c. contro la sentenza del Consiglio di Stato che, riformando il TAR, aveva rigettato il ricorso originario contro un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti, chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    richiamato quale base del ricorso per cassazione avverso decisione del Consiglio di Stato per soli motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato unitamente alle altre norme processuali indicate dalla ricorrente come fondamento dell'impugnazione

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione nei casi previsti

  • art. 391 c.p.c.

    la Corte applica il secondo comma per porre le spese a carico della ricorrente e richiama l'ultimo comma per evidenziare che mancava l'adesione alla rinuncia da parte delle controparti resistenti

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e notificata, comporta l'estinzione del giudizio.
  • Quando la rinuncia non è accettata dalle parti costituite che vi abbiano interesse, il giudice deve regolare le spese del giudizio di cassazione secondo la disciplina dell'art. 391 c.p.c., ponendole a carico del rinunciante salvo diversa statuizione consentita dalla legge.
  • Nei giudizi di cassazione, la definizione per rinuncia non comporta automaticamente la compensazione delle spese: occorre verificare l'adesione delle controparti e applicare la regola sulle spese prevista dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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