Sentenza n. 1194/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva -del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare presentata dal sig. Samb Pape Ibrahima ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020, emesso dalla Prefettura di Ravenna in data 10/09/2021, mai notificato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, adottato il 10 settembre 2021, dell'istanza presentata dal datore di lavoro per la sua emersione dal lavoro irregolare. Ha dedotto, in primo luogo, l'eccesso di potere e l'errata valutazione dei requisiti, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la documentazione mancante depositata il 27 maggio 2022 dopo che egli aveva avuto conoscenza del provvedimento, nonché applicare analogicamente l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 sugli elementi sopravvenuti favorevoli. Ha inoltre dedotto la lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24 Cost., assumendo di non avere ricevuto la comunicazione prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990 e di non avere potuto partecipare al procedimento. La Prefettura ha sostenuto l'infondatezza del ricorso. Dalla relazione acquisita in giudizio è emerso che la documentazione richiesta riguardava, in particolare, la capacità reddituale del datore di lavoro, presupposto fondamentale della procedura.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto valida la comunicazione degli atti prefettizi effettuata all'indirizzo e-mail indicato nella ricevuta della domanda, riferito al soggetto delegato alla presentazione dell'istanza per conto del datore e del lavoratore. Il rigetto era stato comunicato il 10 settembre 2021, anteriormente al deposito della documentazione carente avvenuto il 27 maggio 2022; pertanto tale deposito tardivo non poteva essere invocato ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il Collegio ha inoltre rilevato che, quando l'Amministrazione accerta l'incompletezza della documentazione e l'interessato non provvede tempestivamente alla regolarizzazione, l'istanza diviene improcedibile, soprattutto quando la documentazione mancante riguarda la capacità reddituale del datore di lavoro, requisito fondamentale per l'emersione. Quanto agli elementi sopravvenuti, il giudizio di legittimità deve essere condotto con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto, secondo il principio tempus regit actum. Gli elementi o documenti formatisi successivamente possono eventualmente fondare una richiesta di riesame in un nuovo procedimento, ma non incidono sulla legittimità originaria del rigetto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, per 2.000 euro oltre accessori, in favore della Prefettura di Ravenna.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare; la capacità reddituale del datore di lavoro costituisce un presupposto fondamentale della procedura.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La rilevanza di elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero opera con riferimento agli elementi esistenti al momento dell'esercizio del potere amministrativo e non consente di valorizzare, nel giudizio di legittimità, documenti formatisi o depositati successivamente all'adozione del provvedimento.
La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è stata accolta; il TAR ha ritenuto valida la comunicazione degli atti all'indirizzo e-mail del soggetto delegato indicato nella domanda.
art. 24 Cost.
Il richiamo alla lesione del diritto di difesa non ha condotto all'annullamento del provvedimento, essendo stata ritenuta valida la comunicazione effettuata dall'Amministrazione.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità di un provvedimento amministrativo, la situazione rilevante è quella esistente al momento dell'adozione dell'atto, in applicazione del principio tempus regit actum; documenti o fatti sopravvenuti non possono normalmente determinarne l'illegittimità originaria.
- Gli elementi favorevoli sopravvenuti alla domanda di rilascio o rinnovo di un titolo di soggiorno possono assumere rilievo nell'ambito di un eventuale nuovo procedimento di riesame, se sollecitato dall'interessato, ma non impongono l'annullamento del precedente provvedimento valutato sulla base della situazione esistente al momento della sua adozione.
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la capacità reddituale del datore di lavoro costituisce un presupposto fondamentale; la mancata tempestiva regolarizzazione della documentazione richiesta può impedire la prosecuzione dell'istanza e condurre alla sua improcedibilità.
- La comunicazione degli atti del procedimento di emersione all'indirizzo e-mail indicato nella ricevuta della domanda dal soggetto delegato alla presentazione dell'istanza per conto del datore e del lavoratore è idonea a rendere conoscibili gli atti al destinatario procedimentale.
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