Cassazione Civile, Ordinanza n. 22598/2021 del 10/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 legge fallimentare avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del tribunale. Con l'unico motivo ha denunciato violazione degli artt. 7 legge fallimentare e 345 c.p.c., sostenendo che il pubblico ministero fosse privo di legittimazione a richiedere il fallimento perché la segnalazione di insolvenza su cui aveva fondato l'istanza non proveniva dal giudice civile, come richiesto dall'art. 7 legge fall., ma dal curatore del fallimento della società controllante. La ricorrente assumeva quindi che la corte territoriale avesse erroneamente ricostruito la provenienza della segnalazione e che il presupposto legittimante l'iniziativa del P.M. mancasse.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e ha comunque escluso la violazione denunciata. Ha osservato che, secondo la sentenza impugnata, la segnalazione era stata contenuta in una relazione del curatore della società controllante indirizzata al giudice delegato e poi trasmessa dal tribunale all'ufficio del P.M.; pertanto il requisito dell'art. 7 legge fallimentare risultava rispettato, poiché l'iniziativa di trasmissione al P.M. era riferibile al giudice delegato. La doglianza sulla diversa provenienza della segnalazione è stata giudicata meramente assertiva, non supportata dalla necessaria specifica indicazione degli atti e dei passaggi rilevanti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 18 legge fall.
È la norma richiamata per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la decisione presuppone il previo rigetto del reclamo da parte della corte d'appello.
art. 7 legge fall.
L'iniziativa del pubblico ministero è legittima quando la segnalazione di insolvenza proviene dal giudice; nel caso concreto, la trasmissione della notizia dal tribunale al P.M. è stata ritenuta sufficiente a integrare il requisito normativo.
La norma è evocata nel motivo di ricorso, ma la Corte non sviluppa una specifica applicazione autonoma, concentrandosi sulla mancata dimostrazione della diversa provenienza della segnalazione.
È il rito camerale in base al quale la causa è stata trattata in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che contesti la legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento per difetto di segnalazione giudiziaria deve confrontarsi puntualmente con la ricostruzione operata dal giudice di merito e con gli atti richiamati, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Ai fini dell'art. 7 legge fallimentare, ciò che rileva è che la notizia di insolvenza sia trasmessa al pubblico ministero per iniziativa del giudice; non è decisivo che la segnalazione abbia avuto origine, in fatto, da un soggetto diverso, se la trasmissione istituzionale al P.M. proviene dal giudice.
- Quando la decisione di merito ricostruisce in modo analitico la catena della segnalazione, il ricorrente che sostenga una diversa provenienza della notizia deve indicare specificamente gli atti, i passaggi e le pagine rilevanti del fascicolo; una contestazione generica o meramente assertiva non è scrutinabile.
- In presenza di ricorso rigettato per cassazione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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