Cassazione Civile, Ordinanza n. 23388/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 per IRPEF, IRAP e IVA, confermato in appello dalla Commissione tributaria regionale dopo che la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente. La CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità della gestione, nonostante la regolarità formale delle scritture contabili, e aveva affermato che incombeva sul contribuente l'onere di giustificare l'esiguità del margine tra ricavi e costi. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non esamina nel merito tali censure perché rileva d'ufficio, in via pregiudiziale, che il ricorso è stato proposto esclusivamente nei confronti del Ministero delle finanze, soggetto privo di legittimazione passiva dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali. La costituzione dell'Agenzia delle entrate non sana retroattivamente il vizio.
La decisione
La Corte dichiara in limine l'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché proposto soltanto nei confronti del Ministero delle finanze, mentre l'unico soggetto passivamente legittimato era l'Agenzia delle entrate. Precisa che l'eventuale costituzione dell'Agenzia non avrebbe comunque efficacia sanante ex tunc, ma soltanto ex nunc, e dunque non consente di recuperare il ricorso originariamente indirizzato al soggetto sbagliato. Nulla è disposto sulle spese per la mancata costituzione effettiva delle controparti. È inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999
Il trasferimento alle agenzie fiscali di rapporti giuridici, poteri e competenze del Ministero determina la legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle entrate nelle controversie tributarie successive all'operatività delle agenzie.
art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000
Individua la data di inizio dell'operatività delle agenzie fiscali dal 1 gennaio 2001, con conseguente spostamento della legittimazione passiva.
art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
La costituzione dell'Agenzia delle entrate è indicata come avvenuta, al più, ai fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari successivi al trasferimento di funzioni alle agenzie fiscali, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'Agenzia delle entrate e non al Ministero delle finanze o dell'Economia e delle finanze.
- Il ricorso per cassazione proposto contro un soggetto privo di legittimazione passiva è inammissibile e non può essere sanato con efficacia retroattiva dalla successiva costituzione del soggetto effettivamente legittimato.
- La sanatoria per costituzione del soggetto corretto, quando ammessa, opera solo per il futuro e non incide sul vizio originario dell'impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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