Cassazione Penale, Ordinanza n. 19132/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non viene rivalutato il merito del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né la sentenza di patteggiamento viene annullata o modificata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena concordata, deducendo il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in relazione alla decisione di patteggiamento. Il ricorso riguardava una condanna patteggiata a anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso a Messina il 2 settembre 2025. La Corte rileva però che l'impugnazione è stata proposta al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita il ricorso contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tali profili non risultano dedotti e comunque non emergono nel caso concreto.
Norme richiamate
Richiamato come base del preteso obbligo di proscioglimento immediato invocato dal ricorrente, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento; motivi diversi sono preclusi.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tali ipotesi è inammissibile.
- La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile l'impugnazione della sentenza di patteggiamento se non si traduce in uno dei motivi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti contro una sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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