Cassazione Penale, Sentenza n. 27597/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito custodia cautelare in carcere dal 17 giugno 2011 all'8 agosto 2011, in relazione a un procedimento per associazione per delinquere finalizzata a delitti contro il patrimonio e la fede pubblica e per una serie di furti aggravati di autovetture. Il richiedente era stato poi assolto in sede di merito dal reato associativo perché il fatto non sussiste e dai reati-fine di furto perché non aveva commesso il fatto. La Corte di appello ha tuttavia rigettato la riparazione, ritenendo che le frequentazioni ambigue con il fratello coindagato/coimputato, già condannato per alcuni furti, integrassero un comportamento connotato da colpa grave, causalmente rilevante nella determinazione della misura cautelare. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: a) violazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe dato rilievo ostativo ai contatti con il fratello senza confrontarsi adeguatamente con la sentenza assolutoria e con le spiegazioni fornite in interrogatorio di garanzia, e senza dimostrare che tali contatti fossero oggettivamente interpretabili come indizi di complicità e causa della detenzione; b) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 147 del 2022 in tema di spese, contestando sia la condanna alle spese in favore del Ministero sia l'ammontare liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che il giudice della riparazione deve valutare in modo autonomo, ex ante, se la condotta del richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione per dolo o colpa grave, anche attraverso frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in attività illecite, purché sia motivata la loro concreta idoneità a ingenerare la falsa apparenza di coinvolgimento e il nesso eziologico con la custodia subita. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sul comportamento del richiedente, descritto come eclatantemente imprudente e connotato da messa a disposizione del fratello in un contesto ambiguo, nonostante i precedenti di costui, con percezione di denaro e linguaggio criptico, ritenendo tale condotta idonea a giustificare l'apparente coinvolgimento nei reati contestati. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché, in caso di rigetto della domanda, la pubblica amministrazione costituita non è soccombente e le spese seguono la soccombenza; la quantificazione in euro 2.000 è stata ritenuta discrezionalmente collocata entro i parametri applicabili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; il diritto all'indennizzo è escluso quando il richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave, valutata con giudizio ex ante e in modo autonomo rispetto al processo di merito
richiamato per le formule assolutorie pronunciate nel giudizio di merito, rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti ma non automaticamente decisive sul tema dell'assenza di colpa grave
principio generale di soccombenza richiamato per la regolazione delle spese quando la domanda di riparazione è rigettata
richiamato per la compensazione delle spese, ammessa solo nei casi eccezionali individuati dalla norma e dalla giurisprudenza
utilizzato come parametro per la liquidazione del compenso/spese, la cui determinazione entro i limiti previsti è discrezionale e non sindacabile se collocata nei limiti stessi
richiamato per la decisione in camera di consiglio sul ricorso avverso provvedimento in materia di riparazione
fonte della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
menzionato incidentalmente con riferimento al proscioglimento di un coimputato per uno dei fatti di furto
L. n. 186 del 2000, sent. Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria
sent. Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata in relazione alla disciplina della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve compiere un accertamento autonomo e distinto dal giudizio di merito: non deve verificare se la condotta integri reato, ma se essa abbia, secondo un criterio ex ante, causato o concorso a causare la misura cautelare per dolo o colpa grave.
- La colpa grave ostativa all'equa riparazione può derivare anche da condotte non penalmente rilevanti in sé, purché siano connotate da macroscopica imprudenza, negligenza o violazione di regole di prudenza e siano causalmente idonee a ingenerare nell'autorità procedente la falsa apparenza di responsabilità penale.
- Le frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in traffici illeciti o condannati nel medesimo procedimento possono integrare condotta ostativa solo se risultano effettive, consapevoli, non giustificate da rapporti di parentela o da necessità, e concretamente collegabili alla detenzione subita.
- Il giudice della riparazione può valorizzare materiale probatorio anche diverso da quello posto a base della misura cautelare, purché non si tratti di fatti definitivamente esclusi dal giudice penale, e deve motivare sulla concreta attitudine dei comportamenti del richiedente a generare il provvedimento restrittivo.
- Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la pubblica amministrazione che non si oppone alla domanda non è soccombente; se invece si costituisce resistendo e la domanda viene rigettata, opera il principio di soccombenza, salvo eccezionali ragioni di compensazione ex art. 92 c.p.c.
- La liquidazione delle spese entro i parametri tariffari rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando resti compresa tra il minimo e il massimo previsti.
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