Cassazione Penale, Sentenza n. 22909/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 23/12/2024 relativa al mantenimento/parziale modifica del sequestro preventivo sul presunto profitto del reato tributario (art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000) e sulla riduzione del sequestro per un'ulteriore contestazione di corruzione. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge per la ritenuta applicabilità al CATTANEO dell'aggravante prevista dall'art. 13‑bis, comma 3, d.lgs. n. 74/2000 sostenendo che tale aggravante avrebbe dovuto riferirsi solo al professionista CARDANO Luigi e denunciando motivazione apparente e uso di precedenti non pertinenti; (2) illegittimità del mantenimento del sequestro a fini di confisca per equivalente in ragione del fumus discutibile anche dopo il decreto di rinvio a giudizio e alla luce di deposizioni che avrebbero escluso rapporti tra CATTANEO e CARDANO; (3) omessa motivazione sulla persistenza del periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione del Tribunale, confermando che l'espressione riferita a 'CARDANO' nell'imputazione serve a individuare quale coimputato rivesta la particolare qualifica rilevante ma non esclude l'applicabilità dell'aggravante ai concorrenti quando sussistono i presupposti (matrice mista, elementi oggettivi e soggettivi). Ha inoltre affermato che l'emissione del decreto di rinvio a giudizio preclude la riconsiderazione del fumus nel riesame cautelare (impossibilità di instaurare un 'processo parallelo' cautelare sulla configurabilità dell'aggravante) e che le censure sul periculum in mora non possono essere esaminate in Cassazione perché non erano state devolute con l'atto di appello. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come criterio procedurale per l'appello; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali gravi nelle ordinanze cautelari
art. 10‑quater d.lgs. n. 74 del 2000
Norma relativa al profitto del reato tributario oggetto del sequestro preventivo; utilizzata nella descrizione dell'oggetto del provvedimento impugnato
art. 13‑bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000
La Corte interpreta l'aggravante come circostanza a matrice mista (oggettiva e soggettiva) che, ove ricorrano gli elementi di colpevolezza e il collegamento causale con l'elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione, può estendersi anche ai concorrenti diversi dal professionista/intermediario
Citato nella motivazione impugnata come riferimento giurisprudenziale; la Corte osserva che l'interpretazione pertinente alla fattispecie va effettuata con riguardo alla specifica aggravante tributaria
Massime di principio
- La questione sulla sussistenza del fumus commissi delicti è preclusa nel riesame cautelare quando sia stato emesso il decreto di rinvio a giudizio o disposto il giudizio immediato: non è ammesso instaurare un 'processo parallelo' cautelare sulla configurabilità dell'aggravante.
- L'aggravante di cui all'art. 13‑bis, comma 3, d.lgs. n. 74/2000 può estendersi ai concorrenti non professionisti se ci sono gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti (si tratta di una circostanza a matrice mista che agevola la commissione del reato).
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammissibile solo per violazione di legge o per vizi della motivazione tanto gravi da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice; una motivazione che richiama e condivide le valutazioni del primo giudice può essere ritenuta adeguata.
- Se in sede di appello non vengono dedotte censure relative alla persistenza del periculum in mora, tali questioni non possono essere valorizzate in Cassazione per carenza di devoluzione.
- La deposizione di un teste non è di per sé idonea a prevalere, in sede cautelare successiva al decreto di rinvio a giudizio, sulle risultanze che hanno portato all'avvio del giudizio: la valutazione della configurabilità dell'aggravante spetta in primo luogo al dibattimento.
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