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Sentenza

Sentenza del 11/09/2019 n. 5003 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Liquidazione e controlli - Accertamento investimenti ed attività finanziarie detenute in stati esteri a regime fiscale privilegiato - Raddoppio dei termini - Retroattività.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza distingue i due effetti della norma. Il raddoppio dei termini di accertamento è qualificato come disposizione procedurale e, pertanto, può applicarsi retroattivamente. La presunzione di costituzione delle attività estere mediante redditi non dichiarati è invece ritenuta avente natura anche sostanziale; di conseguenza, non può essere applicata retroattivamente a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità nel tempo dell'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2009, relativo al raddoppio dei termini per l'accertamento degli investimenti e delle attività finanziarie non dichiarati detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. La questione comprende anche la presunzione secondo cui tali attività, se detenute in violazione degli obblighi dichiarativi, si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2009

    La disposizione sul raddoppio dei termini per l'accertamento è stata interpretata come norma procedurale, quindi applicabile retroattivamente. La presunzione relativa alla provenienza delle attività estere da redditi sottratti a tassazione è stata invece considerata anche sostanziale e, perciò, non retroattiva.

Massime di principio

  • Le norme che incidono esclusivamente sui termini e sulle modalità dell'accertamento possono, in linea generale, applicarsi anche a periodi d'imposta precedenti, purché il termine non fosse già definitivamente scaduto.
  • Le presunzioni che incidono sull'esistenza del reddito imponibile o sull'onere della prova hanno natura sostanziale e non possono essere applicate retroattivamente a fatti anteriori alla loro entrata in vigore.
  • In presenza di una norma che contiene sia regole procedurali sia presunzioni sostanziali, gli effetti devono essere valutati separatamente: la retroattività può riguardare il raddoppio dei termini, ma non la presunzione di reddito non dichiarato.
  • Il contribuente può contestare l'applicazione retroattiva di una presunzione fiscale sostanziale, anche se l'amministrazione finanziaria può utilizzare retroattivamente la disciplina sui termini di accertamento.

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