Cassazione Civile, Ordinanza n. 32048/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella esattoriale notificata per il pagamento di tasse automobilistiche relative a un’annualità pregressa, deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo e la prescrizione del credito. Il giudice di pace aveva declinato la giurisdizione ritenendo competente il giudice tributario; il Tribunale, in appello, aveva invece confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, qualificando la domanda come opposizione all’esecuzione ma rilevando la natura tributaria del credito. In Cassazione il ricorrente ha censurato solo la condanna alle spese, sostenendo che, per il contrasto giurisprudenziale sulla giurisdizione in materia di prescrizione dei crediti tributari dopo la notifica della cartella e per il successivo intervento nomofilattico, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., anziché applicare la soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che la censura sulle spese non era scrutinabile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità: il contrasto giurisprudenziale o il sopravvenuto orientamento nomofilattico non impongono la compensazione delle spese, ma attribuiscono al giudice soltanto una facoltà discrezionale. Poiché il Tribunale aveva liquidato le spese secondo il criterio della soccombenza e non risultavano vizi logici o giuridici gravi, la statuizione non era censurabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della Regione Lazio, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
individua l’opposizione all’esecuzione proposta avverso la cartella esattoriale
richiamato per ritenere tempestivo l’appello avverso l’ordinanza declinatoria di giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma di riferimento del motivo dedotto in cassazione per vizio processuale
base della declaratoria di inammissibilità poiché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte
richiamato insieme alle norme sulle spese per contestare la condanna del ricorrente
principio di soccombenza posto a fondamento della liquidazione delle spese
la compensazione delle spese è facoltativa e non obbligatoria anche in presenza di contrasto giurisprudenziale
fondano la condanna della parte ricorrente a somme ulteriori per la conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata e la liquidazione a favore della Cassa delle ammende
richiamato per la disciplina della definizione anticipata e della conseguente condanna
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente insieme alle altre norme processuali
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente insieme alle altre norme processuali
Massime di principio
- Il contrasto giurisprudenziale, anche quando sfoci in un successivo arresto nomofilattico, non comporta un obbligo di compensazione delle spese di lite: il giudice conserva una mera facoltà discrezionale ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
- La statuizione sulle spese adottata secondo il criterio della soccombenza non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di vizi logici o giuridici manifestamente gravi.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare la mancata compensazione delle spese senza evidenziare un errore di diritto sulla regola applicata o un uso arbitrario del potere discrezionale, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Nel giudizio definito con pronuncia conforme alla proposta di definizione anticipata possono essere applicate le conseguenze economiche previste dalla disciplina processuale speciale, incluse le ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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