Cassazione Penale, Sentenza n. 12240/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: il ricorrente deduceva che la notifica era stata eseguita irritualmente presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante avesse eletto domicilio presso la propria abitazione; l'ufficiale giudiziario si sarebbe limitato ad attestare due accessi senza specificare le cause dell'impossibilità di notificare, per cui la notifica non sarebbe validamente effettuata (violazione degli artt. 178 lett. c) e 161, comma 4, cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello che, avendo in atti la certificazione dell'ufficiale giudiziario attestante due tentativi di notifica andati a vuoto presso il domicilio (con la formula riportata "per precaria assenza delle persone indicate nell'art. 157 cod.proc.pen."), ha potuto legittimamente procedere alla notifica presso il difensore in base all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La Corte ha inoltre ricordato che la relata di notifica ha efficacia fidefaciente rispetto alle attività compiute dal notificatore. Perciò il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa. Si conserva lo stato della sentenza impugnata (che aveva confermato la condanna per i reati ex d.P.R. n. 380/2001: mesi 2 di arresto ed euro 20.000 di ammenda).
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, artt. 44 lett. b), 83, 93, 95
Norme sostanziali in base alle quali l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado (reati edilizi).
codice di procedura penale, art. 161, comma 4
Autorizza la notifica presso il difensore se la notificazione al domicilio eletto o dichiarato risulta impossibile; la Corte ha ritenuto che la temporanea assenza legittima tale procedura.
codice di procedura penale, art. 157
Definisce le persone presso le quali si prova la consegna o la difficoltà di reperire il destinatario; la certificazione faceva riferimento all'impossibilità di rinvenire le persone indicate da tale articolo.
codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti della nullità della notificazione; la Corte ha ritenuto inesistente la nullità denunciata.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato l'art. 616 non ravvisando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Relata di notifica / certificazione dell'ufficiale giudiziario
per precaria assenza delle persone indicate nell'art. 157 cod.proc.pen.
La certificazione dell'ufficiale giudiziario attesta i tentativi e le cause dell'insuccesso; ha efficacia fidefaciente e costituisce elemento valido per ritenere legittima la successiva notifica al difensore.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017
Principio secondo cui la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo al momento dell'accesso legittimano la notifica al difensore senza necessità di una indagine volta ad accertare l'irreperibilità.
Giurisprudenza: Sez.5, n. 13257 del 10/01/2020 (dep. 29/04/2020)
Conferma l'efficacia fidefaciente della relata di notifica rispetto alle attività compiute dal notificatore e alla impossibilità di reperire il destinatario al domicilio.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in tema di determinazione della responsabilità per l'inammissibilità del ricorso ai fini della liquidazione delle spese (rilevanza ai fini dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Massime di principio
- La temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario o la non agevole individuazione del luogo sono sufficiente motivo per procedere, ai sensi dell'art. 161, comma 4, alla notifica presso il difensore: non è richiesta una prova ulteriore di "irreperibilità".
- La relata di notifica (certificazione dell'ufficiale giudiziario) ha efficacia fidefaciente rispetto alle attività compiute dal notificatore e alle dichiarazioni che attesta; le contestazioni meramente dichiarative avverse alla relata sono in genere non persuasive se la certificazione è regolare.
- Per rendere valida la notifica al difensore è opportuno che risultino in atti tentativi documentati di accesso al domicilio dichiarato (data, esito, causale come "precaria assenza"), poiché ciò consente alla corte di ritenere legittimo il ricorso alla procedura prevista dall'art. 161, comma 4.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, possono essere applicate le conseguenti spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; è rilevante valutare se sussista o meno colpa nella proposizione del ricorso.
- In ipotesi analoghe, il difensore e l'imputato dovrebbero assicurare, se possibile, che il domicilio eletto sia effettivamente reperibile o fornire indicazioni che facilitino la notifica; in mancanza, la procedura di notifica al difensore resta percorribile e solida giuridicamente.
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