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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23276/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua responsabilità per i reati contestati. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 474 c.p., ma la censura viene ritenuta una mera reiterazione di doglianze già proposte in appello e disattese, dunque non specifica. Con il secondo motivo contesta, con riferimento al delitto di ricettazione ex art. 648 c.p., la correttezza e la logicità della motivazione sulla responsabilità, denunciandone l'illogicità. Con il terzo motivo deduce la motivazione apparente del provvedimento, sostenendo che i giudici di merito avrebbero riportato le deposizioni senza un reale vaglio critico. La Corte osserva invece che la motivazione di appello valorizzava elementi sintomatici della contraffazione e della provenienza illecita della merce, come il prezzo irrisorio, la scarsa qualità dei prodotti e l'assenza di documentazione di acquisto o certificati di garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo non specifico perché meramente reiterativo, il secondo manifestamente infondato perché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito estranea al sindacato di legittimità, e il terzo manifestamente infondato perché la motivazione della Corte di appello non era apparente ma sorretta da un iter argomentativo congruo. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta non specifica perché reiterativa di doglianze già disattese in appello.

  • art. 648 c.p.

    Norma riferita al delitto di ricettazione, per il quale la Corte di appello aveva ritenuto sussistente una motivazione adeguata sulla responsabilità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è sindacabile solo nei limiti del contrasto logico interno della sentenza con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento, non potendo la Cassazione rivalutare le acquisizioni processuali.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già sollevate in appello, senza confronto con la motivazione di merito, è inammissibile.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente; non è consentita alla Corte di cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o della rispondenza della motivazione alle risultanze processuali.
  • La motivazione è apparente solo quando manca un effettivo percorso argomentativo; non lo è quando il giudice di merito indica elementi fattuali concreti e li utilizza per trarne conclusioni coerenti sulla responsabilità.
  • Nel giudizio sulla ricettazione, indici fattuali come il prezzo irrisorio, la scarsa qualità della merce e l'assenza di documentazione di acquisto o di garanzia possono costituire elementi sintomatici della provenienza illecita del bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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