Cassazione Penale, Sentenza n. 40926/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/03/2022 che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Frosinone per concorso in due episodi di usura aggravata (capi B) e F)) in danno di Gentili Gianluca e Lauria Mario. La ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato di usura, sostenendo che i giudici di merito avevano dato per scontata una pattuizione di interessi e una successiva compensazione delle somme con l'esecuzione di lavori; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni delle persone offese; 3) violazione di legge nel bilanciamento delle circostanze, con mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero in gran parte un improponibile sindacato sulle scelte valutative dei giudici di merito e non consistessero in critiche rilevanti ai sensi di legge (mancanza di individuazione di specifiche violazioni di legge o di macroscopiche lacune argomentative). La sentenza impugnata è stata ritenuta dotata di motivazione completa e congrua, anche in ordine all'attendibilità delle persone offese e alla negazione delle attenuanti generiche. Per tali motivi la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La trattazione del ricorso è avvenuta con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione, ossia il procedimento in Cassazione è stato svolto attraverso deposito di memorie e contraddittorio scritto senza udienza pubblica
Norma successiva richiamata insieme all'art.23 co.8 D.L. n.137/2020 per confermare la procedura di trattazione con contraddittorio scritto; cioè la disciplina che consente o disciplina il contraddittorio scritto in sede di impugnazione
La Corte richiama implicitamente il principio secondo cui il ricorso deve evidenziare specifiche violazioni di legge, carenze argomentative o illogicità evidenti nella motivazione di merito; la decisione afferma che la motivazione dei giudici d'appello ha rispettato le regole di disamina delle risultanze processuali previste da tale norma, rendendo inammissibili censure generiche o riformulazioni del giudizio di merito
Massime di principio
- La Corte di legittimità dichiara inammissibile un ricorso che si limiti a rimettere in discussione la valutazione del fatto operata dai giudici di merito senza indicare specifiche e rilevanti violazioni di legge o macroscopiche lacune argomentative
- Le valutazioni di attendibilità delle persone offese e la congruità della decisione sulle attenuanti generiche sono materie sulle quali la Suprema Corte interviene con più cautela: se la motivazione del giudice di merito è completa e coerente, la rilevanza del ricorso è limitata
- Quando il provvedimento impugnato contiene una motivazione estesa e documentata, il ricorrente deve individuare puntualmente errori di diritto o vizi logico-formali per superare il filtro di ammissibilità
- I procedimenti trattati con contraddittorio scritto (ai sensi delle norme richiamate) possono portare a decisioni di inammissibilità senza udienza qualora le memorie scritte non dimostrino profili di legittimità rilevanti
- Le impugnazioni che consistono essenzialmente in una richiesta di riesame critico delle prove o della credibilità dei testi sono normalmente destinate a essere dichiarate inammissibili se non fondate su questioni di diritto o su motivazioni insufficienti del giudice di merito
- Sussiste il rischio di sanzioni pecuniarie (es. cassa delle ammende) e condanna alle spese quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o meramente riformulativo delle censure già respinte in sede di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40839/2023 del 09/10/2023
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40842/2023 del 09/10/2023
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40843/2023 del 09/10/2023
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40844/2023 del 09/10/2023
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40845/2023 del 09/10/2023
- Sentenza penale · 9 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40846/2023 del 09/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →