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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23704/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto del 1991 per la realizzazione di un'opera pubblica. Dopo una prima lite introdotta dall'impresa appaltatrice per la risoluzione del contratto per colpa del consorzio, le parti definivano la vicenda con transazione nel 2003; successivamente, in base alla clausola transattiva, la società appaltatrice promuoveva arbitrato chiedendo la risoluzione del contratto per colpa del consorzio, il pagamento del corrispettivo e il risarcimento dei danni. Il collegio arbitrale accoglieva la domanda. Il consorzio impugnava il lodo e la Corte d'appello respingeva l'impugnazione; la Cassazione, con sentenza rescindente del 2017, cassava limitatamente al vizio motivazionale della sentenza d'appello perché non era stato spiegato perché le dimissioni del consulente geotecnico non avessero inciso sulla formazione collegiale della consulenza tecnica. In sede di rinvio la Corte d'appello respingeva nuovamente l'impugnazione, ritenendo che il consulente dimissionario avesse comunque partecipato alle operazioni peritali, avesse condiviso il lavoro svolto e che i consulenti rimasti avessero valutato i suoi apporti e le sue note. Il consorzio ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte di rinvio non avesse davvero dato conto dell'apporto del consulente dimissionario, che avesse attribuito rilievo a una presunta "armonia" irrilevante e che avesse desunto senza base probatoria la condivisione delle conclusioni peritali nonostante la lettera di dimissioni esprimesse dissenso sulle modalità di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la sentenza rescindente del 2017 aveva cassato la precedente decisione solo per vizio di motivazione, senza enunciare un principio di diritto vincolante ex art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice di rinvio poteva rivalutare i fatti già acquisiti e indagare ulteriori elementi, purché non fondasse la decisione sugli stessi elementi ritenuti illogici. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse adempiuto al mandato, spiegando in modo puntuale che il consulente dimissionario non aveva contestato il lavoro dei colleghi, aveva trasmesso appunti e pareri, e che gli altri consulenti avevano fatto proprio quel contributo. Ha inoltre affermato che il ricorso mirava in realtà a un nuovo riesame del merito e della valutazione delle prove, precluso in cassazione, e che la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non era configurabile perché non risultava che il giudice avesse disapplicato la regola di giudizio o utilizzato prove d'ufficio fuori dai poteri consentiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di una somma in favore della controparte e di euro 2.500 alla Cassa delle ammende, nonché all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza era formalmente incardinata sulla violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure tendevano in realtà a contestare la valutazione di merito delle risultanze probatorie.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto il richiamo non risolutivo della censura.

  • art. 384 c.p.c.

    Non era configurabile la sua violazione perché la sentenza rescindente non aveva enunciato alcun principio di diritto; il giudice di rinvio non era quindi vincolato da un dictum di diritto specifico.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di questa norma è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara espressamente di non voler osservare la regola legale di giudizio oppure decide sulla base di prove non introdotte dalle parti; non è invece denunciabile per la mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato quale sanzione per lite temeraria, con condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna ulteriore in favore della Cassa delle ammende, in presenza di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione finale è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata, con conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio per vizio motivazionale, il giudice del rinvio può rivalutare liberamente i fatti già acquisiti e considerare anche ulteriori elementi istruttori, purché non si fondi sugli stessi elementi già ritenuti illogici dalla Cassazione e rimuova i vizi argomentativi rilevati.
  • Quando la Cassazione rescinde la decisione solo per difetto di motivazione e non enuncia un principio di diritto, non sussiste una violazione dell'art. 384 c.p.c. per il solo fatto che il giudice di rinvio esponga una nuova motivazione sui medesimi fatti.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, poiché il sindacato di legittimità non consente di sovrapporre una lettura alternativa delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice dichiara di non voler applicare la regola di giudizio fondata sulle prove dedotte dalle parti oppure utilizza prove non introdotte legittimamente nel processo; non basta censurare il peso attribuito a ciascun elemento probatorio.
  • In sede di controllo sulla motivazione relativa alla consulenza tecnica collegiale, può rilevare non solo il prodotto finale della perizia, ma anche l'effettiva partecipazione e valutazione del contributo del consulente eventualmente dimissionario, se emergente dagli atti del procedimento peritale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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