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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46577/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'appello di Milano che aveva disposto la consegna di Mendelka in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Siedlce per il reato di ricettazione (art. 294, par. 1 c.p. polacco). Il ricorrente deduceva violazione di norme europee e convenzionali (art. 5 TUE, artt. 6, 7, 52 Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 5-8 CEDU), nonché violazione del principio di proporzionalità e l'erronea applicazione della legge (anche art.627 c.p.p.), sostenendo che il MAE fosse stato emesso per esigenze esclusivamente investigative e indeterminate e che si potessero adottare misure meno invasive (ordine europeo di indagine, videoconferenza, notifica ai sensi della Convenzione del 29/5/2004 o processo in contumacia). Il ricorrente contestava inoltre la motivazione della Corte territoriale, ritenendola insufficiente nel valutare se fossero stati esplorati strumenti di cooperazione meno invasivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la verifica richiesta dalla pronuncia rescindente si esaurisse nell'accertare se il MAE rispondesse a ragioni di natura eminentemente processuale e non esclusivamente investigative e se le informazioni acquisite (ai sensi dell'art. 16 legge n.69/2005) fossero esaustive. Dalle integrazioni fornite dalla Procura di Siedlce è emerso che la presenza dell'indagato era necessaria per una serie di formalità procedurali (lettura dell'imputazione, firma sul documento, assunzione di dichiarazioni, chiarimenti) che nella procedura penale polacca costituiscono condizione di procedibilità e impediscono il proseguimento dell'azione se assenti. La Corte ha inoltre ritenuto rispettato il principio di proporzionalità, considerando il mandato come temporaneo e processuale; ha rilevato che la richiesta di indagine europea alternativa era stata respinta dall'autorità richiedente per motivi definitivi. Per tali ragioni il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 294, par. 1 codice penale polacco

    Norma sostanziale che disciplina il reato di ricettazione; su questa base è stato emesso il mandato di arresto europeo.

  • art. 5 TUE

    Riferimento al principio di attribuzione e rispetto dello stato di diritto nell'azione degli Stati membri e delle istituzioni europee; invocato dal ricorrente in relazione a possibili violazioni di diritti fondamentali.

  • artt. 6, 7, 52 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

    Richiamate per i diritti fondamentali (garanzie processuali, principio di proporzionalità); la Corte ha valutato che l'esecuzione del MAE non ledeva tali diritti alla luce delle spiegazioni fornite dall'autorità emittente.

  • artt. 5-8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Riferimenti alle garanzie procedurali (libertà personale, giusto processo, ecc.); la Corte ha ritenuto che le misure richieste fossero compatibili con tali tutele nel caso concreto.

  • Decisione-quadro 2002/584/GAI (art. 1, par. 1)

    Stabilisce che il mandato di arresto europeo non può essere emesso per scopi esclusivamente investigativi; la Corte ha verificato che il MAE in esame rispondeva a esigenze processuali e non era meramente investigativo.

  • legge n. 69 del 2005 (art. 16)

    Consente la richiesta di informazioni integrative all'autorità emittente; la Corte ha ritenuto ricevute informazioni esaustive che giustificavano la presenza dell'indagato per atti essenziali alla procedibilità.

  • legge n. 69 del 2005 (art. 6, comma primo, lett. c)

    Attribuisce la competenza all'esecuzione della procedura di consegna con riferimento a provvedimenti coercitivi emessi dall'autorità dello Stato di emissione; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto possibile consegnare una persona per il suo interrogatorio quando ciò sia inerente al processo.

  • Convenzione del 29 maggio 2004 (art. 5, commi 1 e 2)

    Regola la notificazione tra Stati membri; menzionata come possibile alternativa suggerita dalla difesa, ma non ritenuta idonea se l'autorità emittente dichiara l'indispensabilità della presenza fisica.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dalla difesa (contestazione dell'applicazione delle regole di cooperazione); la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione rispetto all'esito della verifica di proporzionalità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.

Massime di principio

  • Un mandato di arresto europeo non è illegittimo per il solo fatto che riguarda attività istruttorie: è illegittimo se è emesso per scopi "esclusivamente investigativi" e indeterminati. Se l'autorità emittente dimostra che la presenza è necessaria per atti processuali rilevanti (lettura delle accuse, firma, assunzione di dichiarazioni) il MAE può essere eseguito.
  • La Corte di esecuzione può e deve chiedere informazioni integrative all'autorità emittente (art. 16 legge n.69/2005) per chiarire quali atti richiedano la presenza fisica e se la presenza sia indispensabile per la procedibilità o l'esercizio dell'azione penale.
  • Il principio di proporzionalità richiede che il giudice valutI se esistano misure meno invasive (ordine europeo di indagine, videoconferenza, notifica o processo in contumacia) idonee a raggiungere lo stesso fine; tuttavia, se l'autorità richiedente dimostra che tali strumenti sono inefficaci o rifiutati per ragioni procedurali definitive, l'esecuzione del MAE può risultare proporzionata.
  • La possibilità del procedimento in contumacia nel diritto dello Stato emittente non esclude automaticamente la legittimità del MAE quando la normativa nazionale richiede la presenza dell'imputato per atti che incidono sulla procedibilità.
  • In casi simili alla luce della giurisprudenza di legittimità, la corte chiamata a decidere dovrà motivare in modo puntuale sulla necessità concreta e temporanea della consegna e sulla irrimediabile inattendibilità delle alternative transnazionali meno invasive.

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