Cassazione Penale, Sentenza n. 20533/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità assoluta della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale effettuata via PEC in data 19/06/2023 al difensore di fiducia (avv. Orlando Orlandi) che, però, risultava cancellato dall'Albo degli avvocati in data 22/11/2021. Si deduce violazione del contraddittorio e della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 666 e 179 c.p.p.), con la tesi che la nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. non poteva sanare la nullità assoluta derivante dalla notifica al difensore non più iscritto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo sussistente una nullità assoluta degli atti per la notifica al difensore cancellato dall'Albo, ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Pistoia. La Corte ha ritenuto che la difesa d'ufficio non possa sanare la nullità che lede il diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta, richiamando la giurisprudenza e i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
Norma che disciplina le sanzioni accessorie e la possibilità di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità; è la norma di riferimento per la misura revocata dal GIP nei confronti del condannato.
art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Consente la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata in attesa dell'esito del ricorso per cassazione; la decisione del GIP era stata sospesa ai sensi di questa norma.
art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Ground di cassazione invocato (error in procedendo) per violazione di norme processuali; usato dal ricorrente per impugnare l'ordinanza.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio in mancanza del difensore di fiducia; la nomina di ufficio non è stata ritenuta sufficiente a sanare la nullità derivante dalla notificazione al difensore cancellato dall'Albo.
art. 178, lett. c) e art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norme che disciplinano la nullità degli atti processuali; la Corte ha ritenuto sussistere una nullità assoluta e insanabile perché la notifica era stata fatta a un avvocato non più iscritto all'Albo.
art. 6 CEDU, comma terzo, lett. c)
Richiama il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la Corte ha usato questo principio per sottolineare la lesione del diritto di difesa.
art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Predispongono l'annullamento con rinvio quando venga accertata una causa di nullità; norme applicate per disporre il rinvio al GIP per un nuovo giudizio.
Massime di principio
- La notifica di atti processuali deve essere effettuata a un difensore formalmente abilitato (iscritto all'Albo) al momento della notificazione: la notifica a un avvocato cancellato determina una nullità assoluta degli atti.
- La nomina di un difensore d'ufficio non sempre sanifica la nullità derivante dalla notificazione al difensore non iscritto; quando è in gioco il diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta la nullità è insanabile.
- In presenza di tale nullità il rimedio è l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente, ai sensi degli artt. 623 e 604 c.p.p.
- In casi analoghi conviene verificare tempestivamente lo status dell'avvocato destinatario della notifica (iscrizione all'Albo) e, se necessario, proporre impugnazione per nullità ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.; può essere esperibile ricorso per cassazione per 'error in procedendo' (art. 606, comma 1, lett. c).
- I tribunali dovrebbero controllare l'iscrizione all'Albo prima di inviare notifiche via PEC e, se vi è dubbio, procedere a reinvio della notifica o accordare tempi adeguati per assicurare il contraddittorio effettivo.
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