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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23797/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato colpito da misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Palagonia, con prescrizione di permanenza notturna, applicata in ragione di gravi indizi per associazione per delinquere, sette truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, due tentate truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e diversi riciclaggi. La Corte d'appello aveva condannato l'imputato a cinque anni e quattro mesi di reclusione oltre multa. L'interessato aveva chiesto la revoca della misura cautelare, deducendo il venir meno del pericolo di reiterazione per effetto di elementi sopravvenuti: svolgimento di lavoro presso il fratello, tempo trascorso dai fatti, osservanza delle prescrizioni cautelari, mutamento della condizione economica e della situazione di vita, nonché modifica del quadro punitivo a seguito dell'assoluzione da un capo e dell'esclusione dell'aggravante di transnazionalità. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'appello contro il diniego di revoca; contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando violazione dell'art. 299 c.p.p. e vizi di motivazione in ordine: 1) all'uso di elementi ritenuti dal PM non più attuali o non indizianti per fondare il pericolo di recidiva; 2) alla mancata considerazione del tempo trascorso, dell'adempimento alle prescrizioni cautelari e del suo valore sintomatico sul mutamento della personalità; 3) all'omesso esame della proporzione tra misura e ridimensionamento della condanna dopo la sentenza d'appello parzialmente favorevole all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che il Tribunale di Venezia aveva motivato in modo adeguato e non illogico sul permanere delle esigenze cautelari, valorizzando la personalità negativa desumibile dalla reiterazione criminosa nonostante precedenti condanne e nonostante la precedente sottoposizione a misura alternativa; ha inoltre ribadito che, in sede di revoca o sostituzione ex art. 299 c.p.p., non è richiesto il riesame del decorso del tempo come invece avviene nell'ordinanza genetica ex art. 292 c.p.p., e che l'osservanza delle prescrizioni cautelari non basta da sola a escludere il pericolo di reiterazione. Quanto al terzo motivo, ha osservato che il Tribunale aveva effettivamente considerato il rapporto di proporzione tra misura e trattamento sanzionatorio complessivo, ritenendo che la parziale riforma della condanna non incidesse sull'attualità della misura. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre l'erronea applicazione dell'art. 299 c.p.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato come parametro dei vizi di motivazione dedotti contro l'ordinanza impugnata

  • art. 299 c.p.p.

    la Corte ribadisce che, in sede di revoca o sostituzione della misura cautelare, il giudice non deve riesaminare integralmente le ragioni genetiche della misura, ma solo valutare la rilevanza di nuovi fatti sopravvenuti o preesistenti allegati

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato per il pericolo di reiterazione; la Corte conferma la valutazione di attualità del rischio di recidiva

  • art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.

    richiamato per affermare che il 'tempo silente' va valutato nella fase genetica dell'ordinanza cautelare, non automaticamente nella fase di revoca ex art. 299 c.p.p.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 61-bis c.p.

    l'esclusione dell'aggravante di transnazionalità non è stata ritenuta decisiva ai fini della revoca della misura

  • art. 299 c.p.p.

    "tempo trascorso dalla commissione del reato"

    il decorso del tempo non è autonomamente elemento decisivo per la revoca o sostituzione della misura, salvo rilievo nel diverso giudizio genetico

  • art. 292 c.p.p.

    il decorso temporale rileva nella valutazione iniziale della misura cautelare, non come parametro necessario nella fase di revisione ex art. 299 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a rinnovare l'intera valutazione già compiuta sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari: deve limitarsi a verificare se i fatti nuovi o sopravvenuti allegati siano effettivamente nuovi e decisivi rispetto al quadro già valutato.
  • Il pericolo di reiterazione può essere desunto anche dalla persistente inclinazione a delinquere ricavabile dalla condotta complessiva dell'indagato/imputato, specialmente quando la reiterazione dei reati sia avvenuta nonostante precedenti condanne o durante l'esecuzione di misure alternative o cautelari.
  • Ai fini della revoca della misura cautelare, il mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti non è di per sé decisivo; esso ha rilievo tipico nella fase di emissione dell'ordinanza cautelare, non in quella di revisione ex art. 299 c.p.p.
  • L'osservanza delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare non basta, da sola, a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari, perché rappresenta l'adempimento del contenuto essenziale della misura stessa.
  • La valutazione della proporzione tra misura cautelare e assetto sanzionatorio deve tener conto del complessivo trattamento punitivo residuo: una parziale riduzione della condanna o l'eliminazione di un singolo capo o aggravante non impone automaticamente la revoca della misura se permangono condanna e pericolo cautelare in misura significativa.
  • In sede di appello contro il rigetto della revoca, la motivazione del giudice è sufficiente quando spieghi perché gli elementi nuovi allegati non sono idonei a incidere in modo apprezzabile sul quadro cautelare già formato.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiNesso di causalità

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