Cassazione Civile, Ordinanza n. 35737/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
La controversia trae origine da una delibera della Consob che aveva irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa di euro 120.000 per abuso di informazioni privilegiate. La Corte d'appello di Firenze, decidendo sull'opposizione, aveva accolto solo parzialmente il gravame, riducendo la sanzione a euro 90.000. La destinataria della sanzione proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Successivamente, con atto del 23 settembre 2023, dichiarava di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 per gli atti impugnati e, per tale ragione, di non avere più interesse alla decisione del ricorso, rinunciando al giudizio con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata alla controricorrente e conforme all'art. 390 c.p.c., rilevando che la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, L. 197/2022, con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato integralmente le spese tra le parti, anche in considerazione della mancata opposizione della controricorrente alla compensazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se notificata alla controparte e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 1, commi 231-252, L. 197/2022
L'adesione alla definizione agevolata degli atti impugnati fa venir meno l'interesse alla decisione del ricorso e si raccorda con l'impegno a rinunciare ai processi pendenti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando notificata alla controparte e conforme all'art. 390 c.p.c., comporta l'estinzione del giudizio.
- L'adesione a una procedura di definizione agevolata della controversia può determinare il venir meno dell'interesse alla coltivazione del ricorso pendente.
- In presenza di rinuncia al ricorso e di mancata opposizione della controparte, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
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