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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15326/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento intimato a una lavoratrice il 2 marzo 2020 per asserito mancato superamento del periodo di prova. La lavoratrice aveva chiesto di accertare l’illegittimità del recesso sostenendo che il patto di prova fosse nullo per difetto di specifica indicazione delle mansioni: nel contratto di assunzione erano indicate le mansioni di operatrice di contact center e di back office, ma tali attività non corrisponderebbero ai profili professionali del CCNL cooperative sociali richiamato nel contratto, che sarebbero riferiti a mansioni socio-sanitarie e di assistenza alla persona, estranee al lavoro concretamente svolto presso una diversa organizzazione utilizzatrice. Con il ricorso per cassazione viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., assumendo che il patto di prova fosse invalido perché le mansioni, anche per relationem, non sarebbero state specificamente determinate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i principi consolidati secondo cui il patto di prova è valido solo se contiene la specifica indicazione delle mansioni oggetto dell’esperimento, potendo tale indicazione avvenire anche mediante rinvio al contratto collettivo purché il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile a una nozione classificatoria dettagliata; quando la categoria comprenda più profili, occorre l’indicazione del singolo profilo. Nel caso concreto, la Corte di merito aveva accertato in fatto, con valutazione insindacabile in cassazione e coperta da doppia conforme, che il contratto individuava con sufficiente specificità le mansioni di operatrice di contact center e back office, richiamando il CCNL cooperative sociali e la categoria di appartenenza C1, con riferimento al profilo di operatore tecnico dell’assistenza. La censura della ricorrente è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2096 c.c.

    Il patto di prova richiede la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi, perché la valutazione del datore sull’esito della prova presuppone mansioni esattamente identificate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, se ne dà atto ai fini del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il patto di prova è valido solo se le mansioni sono specificamente individuate, perché la funzione dell’istituto è consentire a entrambe le parti di verificare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro.
  • L’indicazione delle mansioni può avvenire anche per relationem mediante rinvio al contratto collettivo, ma il richiamo deve essere sufficientemente specifico; se la categoria collettiva comprende più profili, occorre l’indicazione del singolo profilo professionale.
  • La verifica della sufficiente specificità del patto di prova, quando fondata su un apprezzamento delle risultanze di fatto compiuto dai giudici di merito, non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una diversa valutazione del materiale probatorio, specie in presenza di doppia conforme.
  • Il giudizio sulla validità del patto di prova non può risolversi in un controllo astratto sul settore di appartenenza del datore di lavoro, ma va riferito alla concreta e specifica individuazione delle mansioni indicate nel contratto di assunzione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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