Cassazione Penale, Sentenza n. 37701/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rifiutato di sostituire la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce vizio di motivazione circa la persistente capacità a delinquere e il rischio di reiterazione, nonché violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Sostiene che elementi contenuti nella successiva sentenza di condanna (riconoscimento della continuazione interna, attenuanti generiche equivalenti alla circostanza del carattere armato dell'associazione, esclusione della recidiva) avrebbero dovuto essere valutati dal Tribunale della libertà per ridimensionare la pericolosità e giustificare la sostituzione della misura; denuncia inoltre errori nell'indicazione di precedenti ordinanze e nell'attribuzione di contatti con altre associazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non spettasse alla Cassazione riesaminare gli elementi di fatto, lo spessore degli indizi o la valutazione delle condizioni soggettive dell'imputato, compiti riservati al giudice di merito. Ha confermato che il Tribunale della libertà ha adeguatamente motivato la persistenza della misura, anche alla luce della condanna intervenuta per i reati contestati e della qualificazione della partecipazione dell'imputato come di "alto profilo" (pena fra le più alte dopo gli organizzatori). La Corte ha osservato che l'esclusione della recidiva e il riconoscimento delle attenuanti non risultavano concretamente valutabili per mancanza del deposito della motivazione della sentenza e che il ricorrente non aveva fornito elementi concreti di distacco dall'ambiente criminale o volontà di recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 74
art. 74 - 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
I reati di detenzione e traffico di stupefacenti sono il fondamento della misura cautelare; la gravità degli episodi e l'associazione finalizzata al traffico sono elementi che possono giustificare la custodia in carcere.
Codice di procedura penale, art. 273
Disciplina il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte sottolinea che la valutazione di tali indizi rientra nel merito e non è soggetta a revisione in Cassazione se non per violazione di legge o manifesta illogicità.
Codice di procedura penale, art. 274
Indica le esigenze cautelari (pericolosità, inquinamento probatorio, fuga); la loro valutazione è rimessa al giudice di merito e va controllata in Cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede presunzioni relative di pericolosità per chi ha partecipato ad associazioni per delinquere; il giudice può ritenere permanenti tali presunzioni salvo prova concreta del cambiamento di comportamento o della perdita di contatti con l'ambiente criminale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove: le censure che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono generalmente inammissibili.
- Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare occorre fornire al giudice di merito elementi concreti e specifici che dimostrino la perdita di pericolosità (es. prova di distacco dall'ambiente criminale, cambiamenti di condotta, legami familiari/stabili, programmi di reinserimento).
- Una sentenza di condanna e il riconoscimento di attenuanti o l'esclusione della recidiva possono influire sulla valutazione della pericolosità, ma la loro efficacia ai fini cautelari dipende dalla motivazione della sentenza: se la motivazione non è depositata o non chiarisce i criteri, il giudice cautelare può ritenere invariato il quadro di pericolosità.
- Il giudice di merito deve motivare in modo congruo e non manifestamente illogico la permanenza della misura cautelare; la Cassazione interviene solo per vizi di legittimità, mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Le argomentazioni che si limitano a prospettare una diversa lettura degli stessi elementi già valutati dal giudice di merito risultano insufficienti in sede di legittimità: per il ricorrente è necessario proporre elementi nuovi o dimostrare errori formali/giuridici nella motivazione.
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