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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18305/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un istituto tecnico industriale statale aveva chiesto di essere trattenuto in servizio oltre il limite ordinario di età, deducendo che l'amministrazione dovesse adottare un provvedimento espresso e motivato sulla sua istanza. La corte d'appello, in riforma del primo giudice, aveva invece ritenuto legittima la cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età, osservando che l'eventuale trattenimento in servizio era rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione e che l'assenza di una formale determinazione non poteva essere qualificata come silenzio-assenso. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava: violazione dell'art. 509 D.P.R. n. 297/1994 in combinato con l'art. 72 d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 137/2008, degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990 e della direttiva 2000/78/CE, per mancato obbligo dell'amministrazione di provvedere motivatamente; omessa motivazione su fatti decisivi relativi alle ragioni che avrebbero reso opportuno il trattenimento; violazione del principio di diritto che imporrebbe la motivazione del provvedimento di recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha affermato che la decisione di accogliere o meno l'istanza di trattenimento in servizio era, ratione temporis, facoltativa e discrezionale per l'amministrazione, sicché non sussisteva un obbligo di adottare un provvedimento formale motivato in ordine alla mancata accoglienza dell'istanza; inoltre la cessazione del rapporto conseguiva automaticamente al raggiungimento del limite di età. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, perché le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva. È stato altresì dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 509 D.P.R. n. 297/1994

    La disciplina del trattenimento in servizio, nella prospettazione del ricorrente, era invocata come fonte dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; la Corte, però, valorizza la natura facoltativa e discrezionale della determinazione amministrativa, escludendo l'obbligo di un provvedimento motivato quando l'istanza non sia accolta.

  • art. 72 d.l. n. 112/2008

    Richiamato insieme alla disciplina previgente per contestare la cessazione dal servizio; la Corte non ne trae un obbligo di motivazione, ma ribadisce che la cessazione per limite di età opera automaticamente.

  • l. n. 137/2008

    Norma di conversione del d.l. n. 112/2008 richiamata nel motivo di ricorso.

  • artt. 2 e 3 l. n. 241/1990

    Invocati per sostenere l'obbligo generale di provvedere e motivare; la Corte li considera non idonei a scalfire la natura discrezionale della valutazione sull'istanza di trattenimento in servizio come ricostruita dalla sentenza impugnata.

  • Direttiva 2000/78/CE

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della censura; la decisione non riconosce, nel caso concreto, un effetto tale da imporre una diversa qualificazione della cessazione dal servizio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una ratio autonoma e decisiva, il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non si confrontano specificamente con tale ratio.
  • Se la normativa applicabile attribuisce all'amministrazione una valutazione discrezionale sull'istanza di trattenimento in servizio, il mancato accoglimento dell'istanza non richiede necessariamente un formale provvedimento motivato, ove la cessazione sia collegata automaticamente al raggiungimento del limite di età.
  • Le doglianze sulla mancata motivazione o sulla mancata considerazione di circostanze favorevoli sono inconferenti quando la decisione impugnata esclude in radice l'esistenza di un potere vincolato di accoglimento dell'istanza.
  • La censura di omessa motivazione è inammissibile se non evidenzia un fatto decisivo realmente idoneo a sovvertire la ratio della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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