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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26213/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato riconosciuto colpevole di tentata estorsione dal Tribunale di Pescara e confermato in appello; il difensore ha proposto ricorso per Cassazione denunciando carenza e travisamento della prova, omissione di valutazione delle dichiarazioni del testimone P.g. Tamburro (che riferiva di un accordo di restituzione del veicolo o di una situazione di leasing), mancata considerazione della possibile qualificazione alternativa della fattispecie come esercizio arbitrario del proprio diritto ex art. 393 cod. pen., vizio di motivazione circa l'attendibilità e le incongruenze della parte civile, e omissione di risposta sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo giudizio, rilevando che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato le dichiarazioni del teste Tamburro, le quali sono dirimenti per l'accertamento del dolo e per la possibile ricostruzione alternativa (diritto al possesso o accordo di restituzione). Ha inoltre disposto che al giudice di rinvio sia demandata la regolamentazione delle spese processuali tra le parti in relazione all'esito finale del giudizio civile inserito nel processo penale.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    richiamata per indicare che il procedimento di trattazione si è svolto con contraddittorio cartolare secondo la norma emergenziale

  • art. 393 cod. pen.

    richiamato come possibile alternativa qualificazione giuridica della condotta (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia), la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'elemento psicologico potesse modificare la qualificazione e pertanto richiedeva un esame probatorio più approfondito

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    menzionato in relazione all'aggravante ritenuta dal primo giudice; la Corte ha censurato l'assenza di adeguata valutazione probatoria circa il concorso di altri soggetti necessario per tale aggravante

  • art. 91 cod. proc. civ.

    applicato per regolare le spese relative all'azione civile svolta nel processo penale secondo il principio della soccombenza finale

  • Cass. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    richiamata per il principio secondo cui la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia e il reato di estorsione dipende dall'elemento psicologico, che va accertato con scrupolo

Massime di principio

  • Quando la qualificazione tra estorsione e esercizio arbitrario di un diritto dipende sull'elemento psicologico, il giudice deve effettuare un esame puntuale delle prove che incidono sul dolo; omissioni in questo esame legittimano l'annullamento e il rinvio
  • I giudici di merito devono rispondere in modo motivato a specifiche doglianze difensive e valutare le dichiarazioni a discarico anche se sono state prospettate dal difensore in appello; la mancata valutazione delle prove acquisite è vizio di motivazione
  • L'assenza di una dichiarazione diretta dell'imputato non esime il giudice dall'analizzare fonti probatorie acquisite nei confronti di terzi che possono sostenere una ricostruzione alternativa dei fatti
  • Se viene contestata l'applicazione di aggravanti (per es. concorso di persone), il loro riconoscimento richiede prova specifica; la mancanza di tale prova comporta censurabilità della decisione
  • L'azione civile svolta nel processo penale comporta la regolazione delle spese secondo l'art. 91 c.p.c. e va valutata in base all'esito complessivo definitivo del giudizio, non in base alle fasi intermedie
  • Per il difensore: puntare a far inserire e valorizzare nei motivi d'appello qualsiasi dichiarazione o prova che possa legittimare una diversa qualificazione del fatto, e sollecitare nei terzi gradi la valutazione motivata di tali elementi

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