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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47160/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte di appello, della confisca per equivalente disposta sino a euro 125.000,00 nonostante il reato a lei ascritto (malversazione/peculato) fosse stato dichiarato estinto per prescrizione. Il ricorso deduceva: (i) inosservanza dell'art. 322-ter c.p. e assenza dei presupposti per la confisca per equivalente; (ii) errata applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. e violazione del principio di irretroattività, dal momento che la condotta contestata sarebbe stata commessa il 29/03/2013, anteriormente all'introduzione, nel 2018-2019, della possibilità di confermare la confisca per equivalente anche in caso di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto pregiudiziale e fondata la questione di irretroattività: l'estensione dell'art. 578-bis c.p.p. (che ha inserito la possibilità di decidere sulla confisca prevista dall'art. 322-ter c.p.) è di natura anche sostanziale e, secondo le Sezioni Unite, soggetta al divieto di retroattività in malam partem. Poiché i fatti risalgono al 29/03/2013, anteriori all'entrata in vigore della disposizione così interpretata, la conferma della confisca per equivalente non poteva essere mantenuta. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca, che viene eliminata.

Norme richiamate

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n.21; modificato dall'art. 1, comma 4, lett. f) della legge 9 gennaio 2019, n.3

    Disciplina la possibilità, all'atto della decisione d'appello o di cassazione che dichiari il reato estinto per prescrizione o amnistia, di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca previa verifica di responsabilità. L'estensione per includere la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. è stata ritenuta dalle Sezioni Unite di natura anche sostanziale e, quindi, non applicabile retroattivamente in malam partem.

  • art. 322-ter cod. pen.

    norma che prevede ipotesi di confisca per i delitti contro la pubblica amministrazione

    Prevede forme di confisca (anche per equivalente) per reati contro la pubblica amministrazione; l'inserimento di tale confisca nell'ambito di applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. è oggetto del principio di non retroattività applicato dalla Corte.

  • art. 240-bis cod. pen.

    richiamato in relazione alle ipotesi in cui l'art. 578-bis opera

    Norma penale sostanziale citata come riferimento per i casi particolari di confisca; l'art. 578-bis regola la pronuncia sulla confisca correlata a disposizioni come l'art. 240-bis al momento dell'estinzione del reato.

  • art. 2 cod. pen., art. 25, comma secondo, Cost. e art. 7 CEDU

    principi costituzionali e sovranazionali sul divieto di retroattività in malam partem

    Tutela il principio di legalità e il divieto di applicare retroattivamente norme più sfavorevoli (in malam partem); la Corte ha richiamato tali principi per escludere l'applicazione retroattiva dell'estensione dell'art. 578-bis.

  • d.lgs. 01 marzo 2018, n.21

    attuativo della delega; ha introdotto originariamente l'art. 578-bis nel codice di procedura penale

    Ha inserito nell'ordinamento l'art. 578-bis c.p.p.; la successiva estensione (2019) ha inciso sulla portata della norma.

  • legge 9 gennaio 2019, n.3, art. 1, comma 4, lett. f)

    ha aggiunto le parole 'o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.' nell'art. 578-bis c.p.p.

    Ha esteso il campo di applicazione dell'art. 578-bis per ricomprendere anche la confisca prevista dall'art. 322-ter; le Sezioni Unite hanno ritenuto che questa modifica non possa essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori.

  • Ordinanza Sezioni Unite n. 15229 del 16/03/2022 e decisione delle Sezioni Unite (udienza 29/09/2022)

    questione rimessa alle Sezioni Unite; soluzione negativa (la disposizione è di natura anche sostanziale e soggetta al divieto di retroattività)

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'estensione dell'art. 578-bis per comprendere la confisca ex art. 322-ter è una norma di effetto sostanziale sfavorevole e non può operare retroattivamente in malam partem; conseguentemente la confisca per equivalente non può essere lasciata ferma per fatti anteriori alla modifica.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi)

    riferimenti giurisprudenziali utilizzati dalle parti

    Decisioni richiamate dalle parti per sostenere posizioni contrapposte sulla natura punitiva della confisca e sulla sua compatibilità con la pronuncia di estinzione per prescrizione; la Cassazione ha comunque fatto prevalere il principio di non retroattività per l'estensione del 2019.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente, quando introdotta o estesa da una disposizione successiva ai fatti, può costituire una disposizione di natura sostanziale sfavorevole e dunque non essere applicata retroattivamente (divieto di retroattività in malam partem).
  • Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice d'appello o la Cassazione possono decidere sulla confisca ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. solo se la norma che abilita tale pronuncia era applicabile al fatto al momento della sua commissione.
  • In casi analoghi il difensore deve sollevare la questione di irretroattività e richiamare il precedente delle Sezioni Unite che ha escluso la retroattività dell'estensione dell'art. 578-bis all'art. 322-ter.
  • Quando la confisca ordinata in via definitiva viene annullata in Cassazione, è possibile chiedere l'immediata revoca dei sequestri cautelari e la restituzione dei beni che non risultino altrimenti gravati, nonché il ristoro degli eventi pregiudizievoli derivanti dalla misura.
  • Nel valutare la sussistenza di una confisca per equivalente su beni acquistati anteriormente al fatto, occorre esaminare attentamente la successione normativa e la natura sostanziale o processuale della norma che introduce o estende la confisca.

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