Cassazione Penale, Sentenza n. 47160/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte di appello, della confisca per equivalente disposta sino a euro 125.000,00 nonostante il reato a lei ascritto (malversazione/peculato) fosse stato dichiarato estinto per prescrizione. Il ricorso deduceva: (i) inosservanza dell'art. 322-ter c.p. e assenza dei presupposti per la confisca per equivalente; (ii) errata applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. e violazione del principio di irretroattività, dal momento che la condotta contestata sarebbe stata commessa il 29/03/2013, anteriormente all'introduzione, nel 2018-2019, della possibilità di confermare la confisca per equivalente anche in caso di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto pregiudiziale e fondata la questione di irretroattività: l'estensione dell'art. 578-bis c.p.p. (che ha inserito la possibilità di decidere sulla confisca prevista dall'art. 322-ter c.p.) è di natura anche sostanziale e, secondo le Sezioni Unite, soggetta al divieto di retroattività in malam partem. Poiché i fatti risalgono al 29/03/2013, anteriori all'entrata in vigore della disposizione così interpretata, la conferma della confisca per equivalente non poteva essere mantenuta. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca, che viene eliminata.
Norme richiamate
introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018, n.21; modificato dall'art. 1, comma 4, lett. f) della legge 9 gennaio 2019, n.3
Disciplina la possibilità, all'atto della decisione d'appello o di cassazione che dichiari il reato estinto per prescrizione o amnistia, di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca previa verifica di responsabilità. L'estensione per includere la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. è stata ritenuta dalle Sezioni Unite di natura anche sostanziale e, quindi, non applicabile retroattivamente in malam partem.
norma che prevede ipotesi di confisca per i delitti contro la pubblica amministrazione
Prevede forme di confisca (anche per equivalente) per reati contro la pubblica amministrazione; l'inserimento di tale confisca nell'ambito di applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. è oggetto del principio di non retroattività applicato dalla Corte.
richiamato in relazione alle ipotesi in cui l'art. 578-bis opera
Norma penale sostanziale citata come riferimento per i casi particolari di confisca; l'art. 578-bis regola la pronuncia sulla confisca correlata a disposizioni come l'art. 240-bis al momento dell'estinzione del reato.
art. 2 cod. pen., art. 25, comma secondo, Cost. e art. 7 CEDU
principi costituzionali e sovranazionali sul divieto di retroattività in malam partem
Tutela il principio di legalità e il divieto di applicare retroattivamente norme più sfavorevoli (in malam partem); la Corte ha richiamato tali principi per escludere l'applicazione retroattiva dell'estensione dell'art. 578-bis.
attuativo della delega; ha introdotto originariamente l'art. 578-bis nel codice di procedura penale
Ha inserito nell'ordinamento l'art. 578-bis c.p.p.; la successiva estensione (2019) ha inciso sulla portata della norma.
legge 9 gennaio 2019, n.3, art. 1, comma 4, lett. f)
ha aggiunto le parole 'o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.' nell'art. 578-bis c.p.p.
Ha esteso il campo di applicazione dell'art. 578-bis per ricomprendere anche la confisca prevista dall'art. 322-ter; le Sezioni Unite hanno ritenuto che questa modifica non possa essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori.
Ordinanza Sezioni Unite n. 15229 del 16/03/2022 e decisione delle Sezioni Unite (udienza 29/09/2022)
questione rimessa alle Sezioni Unite; soluzione negativa (la disposizione è di natura anche sostanziale e soggetta al divieto di retroattività)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'estensione dell'art. 578-bis per comprendere la confisca ex art. 322-ter è una norma di effetto sostanziale sfavorevole e non può operare retroattivamente in malam partem; conseguentemente la confisca per equivalente non può essere lasciata ferma per fatti anteriori alla modifica.
Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci; Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi)
riferimenti giurisprudenziali utilizzati dalle parti
Decisioni richiamate dalle parti per sostenere posizioni contrapposte sulla natura punitiva della confisca e sulla sua compatibilità con la pronuncia di estinzione per prescrizione; la Cassazione ha comunque fatto prevalere il principio di non retroattività per l'estensione del 2019.
Massime di principio
- La confisca per equivalente, quando introdotta o estesa da una disposizione successiva ai fatti, può costituire una disposizione di natura sostanziale sfavorevole e dunque non essere applicata retroattivamente (divieto di retroattività in malam partem).
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice d'appello o la Cassazione possono decidere sulla confisca ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. solo se la norma che abilita tale pronuncia era applicabile al fatto al momento della sua commissione.
- In casi analoghi il difensore deve sollevare la questione di irretroattività e richiamare il precedente delle Sezioni Unite che ha escluso la retroattività dell'estensione dell'art. 578-bis all'art. 322-ter.
- Quando la confisca ordinata in via definitiva viene annullata in Cassazione, è possibile chiedere l'immediata revoca dei sequestri cautelari e la restituzione dei beni che non risultino altrimenti gravati, nonché il ristoro degli eventi pregiudizievoli derivanti dalla misura.
- Nel valutare la sussistenza di una confisca per equivalente su beni acquistati anteriormente al fatto, occorre esaminare attentamente la successione normativa e la natura sostanziale o processuale della norma che introduce o estende la confisca.
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