Sentenza n. 3937/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Sesta) n. 05274/2023, resa tra le parti, datata 21 settembre 2023 e pubblicata il 28 settembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire in sanatoria/condono e contestuale ordine di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale. In appello hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, sostenendo che gli interventi dovessero essere ricondotti alla tipologia 5 dell'Allegato 1, relativa al restauro e risanamento conservativo, anziché alla tipologia 3, relativa alla ristrutturazione edilizia. In primo grado avevano inoltre dedotto il difetto di motivazione, lamentando che il diniego si fosse limitato a richiamare il preavviso senza considerare adeguatamente le osservazioni presentate, nonché l'inesistenza di abusi edilizi e la realizzabilità delle opere mediante SCIA, con conseguente condonabilità. Le opere riguardavano la comunicazione dei diversi livelli dell'immobile, la trasformazione del sottotetto in spazio abitabile, l'abbassamento delle quote interne dei piani e la trasformazione del lastrico solare in terrazzo. Il Comune aveva qualificato gli interventi come ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di parti delle strutture orizzontali e verticali, eseguita senza titolo e in difformità dal precedente titolo edilizio, che autorizzava soltanto lavori di riparazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la qualificazione comunale degli interventi come ristrutturazione edilizia, tipologia 3 del condono, e non come restauro o risanamento conservativo, tipologia 5. La qualificazione è stata fondata sugli accertamenti del sopralluogo tecnico del 1997, dai quali risultava la demolizione e ricostruzione di parti delle strutture orizzontali e verticali, in difformità dal titolo originario relativo a semplici riparazioni. La revoca del precedente titolo e il successivo ordine di ripristino confermavano la natura non meramente conservativa delle opere. Poiché, nelle zone vincolate, la sanatoria prevista dal d.l. n. 269/2003 riguarda soltanto gli abusi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'Allegato 1, gli interventi accertati non erano condonabili. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione: il provvedimento richiamava il sopralluogo e gli accertamenti, dava conto delle osservazioni degli interessati e spiegava perché non fossero condivisibili. L'ordine di demolizione è stato ritenuto atto dovuto e consequenziale al diniego di sanatoria, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, senza margini di discrezionalità e senza violazione dei principi di proporzionalità o ragionevolezza. È stata inoltre esclusa la realizzabilità delle opere tramite SCIA. Spese compensate per la mera costituzione del Comune, priva di articolata difesa.
Norme richiamate
art. 32 d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La disciplina del condono deve essere applicata in base alla corretta qualificazione sostanziale dell'intervento edilizio; gli interventi di ristrutturazione con modificazione delle strutture non rientrano nella tipologia più favorevole invocata per il restauro e risanamento conservativo.
Allegato 1, numeri 3, 4, 5 e 6, d.l. 269/2003
Nelle zone soggette a vincolo sono suscettibili di sanatoria edilizia soltanto gli abusi minori corrispondenti alle tipologie indicate ai numeri 4, 5 e 6; la ristrutturazione edilizia qualificata come tipologia 3 non è condonabile.
art. 3, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. 380/2001
La distinzione tra restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia dipende dalla natura concreta delle opere; la demolizione e ricostruzione di parti delle strutture orizzontali e verticali esclude la qualificazione come intervento meramente conservativo.
Accertata la realizzazione di opere abusive non condonabili, l'amministrazione deve applicare la sanzione ripristinatoria mediante demolizione, trattandosi di attività vincolata e consequenziale al diniego di sanatoria.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un intervento edilizio ai fini del condono deve essere effettuata sulla base delle opere concretamente realizzate e della loro incidenza sulle strutture dell'edificio, non sulla qualificazione proposta dal richiedente nella domanda di sanatoria.
- La demolizione e ricostruzione di parti delle strutture orizzontali e verticali integra ristrutturazione edilizia e non mero restauro o risanamento conservativo; tale qualificazione esclude l'applicazione della tipologia condonistica prevista per gli interventi conservativi.
- Nelle aree soggette a vincolo, il condono edilizio previsto dal d.l. n. 269/2003 è limitato agli abusi minori individuati dall'Allegato 1, numeri 4, 5 e 6; gli interventi di ristrutturazione edilizia riconducibili alla tipologia 3 non sono sanabili secondo tale disciplina.
- Il provvedimento di diniego di condono è sufficientemente motivato quando richiama gli accertamenti tecnici effettuati, considera le osservazioni dell'interessato e indica le ragioni per cui esse non modificano la qualificazione dell'abuso e la conseguente non condonabilità.
- Una volta accertata la realizzazione di opere abusive non condonabili, l'ordine di demolizione costituisce esercizio vincolato e consequenziale del potere repressivo, non soggetto a una rinnovata ponderazione discrezionale di proporzionalità o ragionevolezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →