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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33053/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava due vizi: 1) violazione degli artt. 443, comma 4 c.p.p. e 186 disp. att. c.p.p., poiche il Tribunale di Cuneo avrebbe illegittimamente acquisito e utilizzato, ai fini del riconoscimento della continuazione, la sentenza del Tribunale di Verbania del 11 maggio 2023 che era stata prodotta dalla difesa dopo la discussione, alterando il contraddittorio; 2) vizio di motivazione nella concessione del beneficio della continuazione tra il reato commesso a Borgo San Dalmazzo il 20 ottobre 2021 e il reato giudicato a Verbania l11 maggio 2023, poiche il Tribunale aveva fondato la continuazione solo su omogeneita dei reati, contiguita temporale e partecipazione delle stesse imputate, senza accertare un univoco e prevenuto disegno criminoso secondo i criteri della giurisprudenza di legittimita.

La decisione

Il ricorso e stato in parte accolto. Sul primo motivo la Corte ha rilevato l'errore in procedendo relativo all'utilizzazione in udienza abbreviata della sentenza di Verbania prodotta dopo la discussione, configurando un'alterazione del contraddittorio; tuttavia tale nullita e stata ritenuta sanata perche non tempestivamente dedotta dalla parte che avrebbe dovuto protestare. Sul secondo motivo la Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale di Cuneo sul punto della continuazione, richiamando l'esigenza di provare un progetto criminoso preventivo e non limitarsi a elementi quali similitudine di reati e prossimita temporale. Per cio la sentenza e stata annullata limitatamente al riconoscimento della continuazione tra i due fatti e rinviata al Tribunale di Cuneo in diversa composizione per nuovo esame sulla sussistenza dei presupposti della continuazione.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2, 61, comma 1, n. 7, 99, commi 2 e 3

    Norme sostanziali richiamate per la qualificazione dei reati contestati e per la determinazione della responsabilita e della pena; la Corte le indica come titoli di accusa per i fatti per i quali le imputate erano state dichiarate colpevoli.

  • Codice di procedura penale, art. 421, comma 3

    Richiamato insieme all'art. 441 c.p.p.: i documenti utili ai fini di attenuanti o benefici possono essere utilizzati nelle conclusioni solo se ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione; altrimenti l'acquisizione post-discussione altera il contraddittorio.

  • Codice di procedura penale, art. 441

    Richiamato per spiegare i limiti del giudizio abbreviato rispetto all'acquisizione di prove e all'uso di documenti per il riconoscimento di benefici; conferma che parti devono poter interloquire su elementi introdotti.

  • Codice di procedura penale, art. 443, comma 4

    Citada dalla parte ricorrente in relazione al divieto di ulteriori acquisizioni probatorie nel rito abbreviato; la Corte valuta l'acquisizione della sentenza esterna come potenzialmente contraria a tale divieto e al principio del contraddittorio.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 186

    Richiamato insieme all'art. 443 c.p.p. per sostenere la preclusione ad acquisizioni sopravvenute nell'abbreviato; la Corte conferma che l'uso di documenti non preventivamente ammessi puo alterare il contraddittorio.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c

    La Corte ha qualificato l'alterazione del contraddittorio come nullita generale a regime intermedio, che pero puo essere sanata se non tempestivamente dedotta dalla parte interessata.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato non e consentita l'introduzione in conclusione di documenti rilevanti per l'accertamento di responsabilita o per il riconoscimento di benefici se non previamente ammessi dal giudice: l'uso di tali documenti dopo la discussione altera il contraddittorio e puo costituire nullita.
  • La nullita derivante dalla violazione del contraddittorio puo essere sanata se la parte che avrebbe dovuto protestare non ha tempestivamente dedotto l'irregolarita o ha assistito all'atto senza intervenire.
  • Per il riconoscimento della continuazione e necessario provare l'esistenza di un unico progetto criminoso preordinato nelle sue linee essenziali; non basta la somiglianza dei reati, la prossimita temporale o la medesima partecipazione degli autori.
  • Il giudizio sulla unita del disegno criminoso e essenzialmente psicologico e va compiuto caso per caso considerando indici come distanza temporale, modalita di commissione, sistematicita, tipologia dei reati, bene giuridico offeso e condizioni di tempo e luogo.
  • La mera indicazione dell'analogia dei titoli di reato, dello stesso movente o della contiguita temporale non prova la preventiva deliberazione di una serie di illeciti necessaria per la continuazione.
  • Se la Corte di legittimita rileva insufficiente la motivazione su un punto decisivo (es. continuazione), annulla solo quella parte della sentenza e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame secondo le direttive impartite.

Testo integrale

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