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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA a) della comunicazione di rigetto dell'istanza di rilascio del certificato di abilitazione per la classe di concorso A046, ricevuta con pec del 19/1/2026 e/o comunque del provvedimento di estremi ignoti con cui l'Università per gli Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria ha negato alla ricorrente lo scioglimento della riserva ed il conseguente rilascio del certificato di abilitazione per la classe di concorso A046, relativo al superamento della prova conclusiva del corso svolto presso il predetto Ateneo ai sensi del DPCM 4/8/2023; b) della determinazione di estremi ignoti con cui l'Università per gli Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria ha negato alla ricorrente lo scioglimento della riserva ed il rilascio del titolo abilitante perché ammessa con riserva e ancora in attesa del riconoscimento in Italia del titolo di accesso conseguito all'estero; c) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra, il Decreto Presidenziale dell'Università per gli Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria n. 58/24 dell'8/10/2024 (Bando di concorso) nella parte in cui non prevede il consolidamento della posizione dei corsisti ammessi con riserva in attesa di riconoscimento del titolo estero che abbiano poi conseguito al termine dei corsi Indire di cui al DL 71/24 il corrispondente titolo italiano.

Giustizia amministrativa202600070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di rilascio dell'attestazione di abilitazione per la classe di concorso A046 e diniego dello scioglimento della riserva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente candidata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva seguito il percorso formativo previsto dall'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, indetto dall'Università con bando n. 58/24, che prevedeva l'ammissione con riserva dei candidati in attesa del riconoscimento in Italia del titolo di accesso conseguito all'estero. Successivamente aveva aderito al percorso previsto dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024, e attuato dal d.m. n. 77/2025, formalizzando la rinuncia alla procedura di riconoscimento del titolo estero come previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale. Dopo avere completato entrambi i percorsi, rispettivamente il 1° marzo 2025 e il 18 dicembre 2025, chiedeva lo scioglimento della riserva e il rilascio dell'attestazione del percorso abilitante da 30 CFU per la classe A046. L'Università negava il rilascio ritenendo che la rinuncia alla procedura di riconoscimento del titolo estero impedisse il rilascio dell'attestazione. La ricorrente impugnava il diniego, contestando anche, ove occorrente, il bando nella parte in cui non prevedeva il consolidamento della posizione dei corsisti ammessi con riserva che avessero successivamente conseguito il corrispondente titolo italiano attraverso il percorso INDIRE. Il TAR, nella fase cautelare, rilevava la mancanza di una puntuale disciplina di raccordo tra i due percorsi e riservava al merito l'esame analitico delle doglianze.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza definire nel merito la legittimità del diniego. Ha ordinato all'Università per Stranieri Dante Alighieri di rilasciare alla ricorrente, entro il 14 marzo 2026, l'attestazione del percorso abilitante richiesta, con riserva degli esiti del giudizio di merito. La misura è stata giustificata dall'assenza di una disciplina puntuale di raccordo tra il percorso ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 e il percorso INDIRE e, soprattutto, dal periculum in mora connesso all'imminente scadenza del 16 marzo 2026 per l'aggiornamento delle GPS: il mancato rilascio avrebbe esposto la ricorrente a pregiudizi irreparabili quanto alla partecipazione alla procedura per il conferimento di incarichi a tempo determinato. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare provvisoriamente il rilascio dell'attestazione.

  • art. 13 DPCM 4 agosto 2023

    percorso formativo ex art. 13 DPCM 4 agosto 2023

    Costituisce la base normativa del percorso abilitante seguito dalla ricorrente.

  • art. 2 bando n. 58/24 dell'8 ottobre 2024

    prevedeva l'ammissione con riserva di coloro che avessero presentato domanda di riconoscimento alla competente Direzione Generale del MIUR e fossero in attesa di valutazione

    Prevede l'ammissione con riserva ai percorsi universitari dei candidati in attesa del riconoscimento del titolo estero.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    percorso disciplinato dall'art. 7 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71

    Costituisce la base normativa del percorso INDIRE successivamente seguito dalla ricorrente.

  • art. 5 d.m. 24 aprile 2025, n. 77

    formalizzando ... la rinuncia alla procedura di riconoscimento del titolo estero precedentemente attivata

    Prevede, per il percorso INDIRE, la formalizzazione della rinuncia alla precedente procedura di riconoscimento del titolo estero.

Massime di principio

  • Quando due percorsi formativi abilitanti, disciplinati da fonti diverse, si susseguono e manca una puntuale disciplina di raccordo, la legittimità del diniego dell'amministrazione o dell'università di riconoscere gli effetti del percorso successivo sul percorso precedente deve essere riservata alla fase di merito, ove l'accertamento richieda una disamina articolata.
  • In presenza di un termine imminente per l'aggiornamento di graduatorie finalizzate al conferimento di incarichi a tempo determinato, il mancato rilascio di un'attestazione abilitante può integrare un pregiudizio irreparabile ai fini della tutela cautelare, qualora impedisca la partecipazione alla relativa procedura.
  • Il giudice amministrativo può accordare una misura cautelare propulsiva ordinando il rilascio provvisorio di un'attestazione amministrativa, quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio irreparabile e l'ordine sia espressamente sottoposto alla riserva degli esiti del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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