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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24524/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasceva da una successione ereditaria nella quale la creditrice del chiamato sosteneva che la rinuncia all'eredità del proprio debitore fosse meramente simulata, cioè posta in essere solo per sottrarre i beni ereditari alle pretese creditorie. La stessa chiedeva anche di accertare il carattere fittizio dell'accettazione dell'eredità da parte delle figlie del rinunciante, assumendo che non vi fosse stata una reale rappresentazione successoria e che, in concreto, il padre avesse continuato a gestire i beni come effettivo titolare. In appello la domanda era stata respinta perché la rinuncia all'eredità è stata ritenuta non suscettibile di simulazione; inoltre la corte territoriale aveva aggiunto che non era stata fornita prova del credito vantato. In cassazione venivano proposti tre motivi: (1) censura della statuizione che escludeva la simulabilità della rinuncia; (2) doglianza per avere la corte d'appello inserito nella motivazione considerazioni ritenute estranee all'oggetto della causa; (3) censura della statuizione sul difetto di prova del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la rinuncia all'eredità è un negozio unilaterale non ricettizio e quindi non può essere oggetto di simulazione, essendo logicamente impossibile l'accordo simulatorio. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché le considerazioni della sentenza impugnata erano mere trascrizioni del precedente di legittimità richiamato a fondamento della decisione, senza fraintendimento della lite. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la statuizione sul difetto di prova del credito era stata resa solo ad abundantiam e non aveva inciso sulla ratio decidendi, che restava autonomamente fondata sulla non configurabilità della simulazione della rinuncia. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, senza spese.

Norme richiamate

  • art. 524 c.c.

    è il rimedio specificamente previsto per il creditore del chiamato all'eredità pregiudicato dalla rinuncia; consente di far dichiarare l'inefficacia della rinuncia nei confronti dei creditori, senza far diventare erede il creditore o il rinunciante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • Cass. n. 4162/2015

    richiamata quale precedente che esclude la simulabilità della rinuncia all'eredità e indica nell'art. 524 c.c. il rimedio del creditore

  • Cass. n. 1474/1969

    richiamata a sostegno della natura non ricettizia della rinuncia all'eredità

  • Cass. n. 1026/1967

    richiamata a sostegno della natura non ricettizia della rinuncia all'eredità

  • Cass. n. 970/1967

    richiamata a sostegno della natura non ricettizia della rinuncia all'eredità

  • Cass. n. 1476/1971

    richiamata per affermare che un eventuale accordo tra rinunciante e chiamati successivi non pregiudica il creditore del chiamato, che conserva la tutela ex art. 524 c.c.

  • Cass. n. 10420/2005

    richiamata per il principio secondo cui una considerazione resa solo per completezza di motivazione non incide sulla decisione

  • Cass. n. 3633/2017

    richiamata per il principio secondo cui, quando la sentenza si fonda su più rationes autonome e ciascuna sufficiente, la resistenza di una sola rende ultroneo esaminare le altre

Massime di principio

  • La rinuncia all'eredità ha natura di negozio unilaterale non ricettizio e, proprio per la mancanza di un accordo tra dichiarante e destinatario, non può essere qualificata come negozio simulato.
  • Il creditore del chiamato all'eredità eventualmente pregiudicato dalla rinuncia dispone dello specifico rimedio di cui all'art. 524 c.c., che mira a rendere inefficace la rinuncia nei suoi confronti al solo fine di consentire l'aggressione dei beni ereditari, senza trasformare il creditore in erede.
  • Il creditore del rinunciante non può pretendere che il proprio debitore diventi erede al posto dei chiamati successivi; la sua tutela è limitata all'inefficacia della rinuncia nei limiti necessari al soddisfacimento del credito.
  • Quando una decisione è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, le ulteriori argomentazioni rese ad abundantiam non sono decisive e la loro eventuale censura non conduce alla cassazione della sentenza.
  • Nel giudizio di legittimità, se una delle rationes decidendi autonome resiste al ricorso, diviene ultroneo esaminare gli altri motivi che non potrebbero comunque determinare l'annullamento della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiSimulazioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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