Cassazione Penale, Sentenza n. 12011/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura per mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 (collaborazione con le indagini), perché l'imputato avrebbe fornito elementi identificativi utili sul soggetto che gli consegnò la valigia con oltre 8 kg di marijuana (soprannome "Titti", nazionalità, luogo di dimora, numero di cellulare e messaggi); 2) censura circa il mancato riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche e la conseguente riduzione della pena, sostenendo che la Corte d'appello illegittimamente ha considerato a parametro di giudizio condanne e misure (condanna per fatti del 2017 e regime di sorveglianza speciale dal 2021) sopravvenute rispetto al primo grado e quindi non pertinenti ovvero lesive del principio ne bis in idem; 3) censura sulla determinazione della pena base confermata in appello nonostante la sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità n. 40/2019 che, secondo il ricorrente, avrebbe ridotto il minimo edittale applicabile all'art. 73 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: sul primo motivo l'ha dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza: la difesa non ha fornito prove né documenti idonei a dimostrare le informazioni aggiuntive (cognome, luogo di residenza, numero di cellulare) e la sentenza di merito aveva correttamente ritenuto le dichiarazioni del ricorrente indeterminate e non idonee, neppure in astratto, a consentire l'identificazione o l'arresto del presunto trafficante, requisito necessario per riconoscere l'attenuante della collaborazione; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo infondato: l'art. 133 cod. pen. permette al giudice di considerare anche la condotta successiva al reato (comportamenti e condanne successive) nella valutazione della personalità e della capacità a delinquere ai fini della determinazione della pena e delle attenuanti generiche, senza violare il divieto del ne bis in idem; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la modifica dell'arco edittale invocata non si applica al caso concreto posto che le pronunce costituzionali citate non incidono sulla fattispecie relativa alle cd. droghe "pesanti", per cui la pena base confermata in merito è rimasta corretta. Esito finale: ricorso rigettato; confermata la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di oltre 8 kg di marijuana.
Norme richiamate
Comma 1: disciplina la fattispecie e i corrispondenti limiti edittali per il reato di detenzione e traffico di stupefacenti (distinzione tra droghe "leggere" e "pesanti"). Comma 7: prevede la possibilità di attenuazione della pena per la collaborazione con le indagini, ma tale attenuante richiede che la collaborazione abbia prodotto una utilità concreta nelle indagini (identificazione, pedinamento, arresto, o comunque risultato investigativo che senza la collaborazione non si sarebbe potuto raggiungere)
comma 2 (criteri per la determinazione della pena)
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena, tra cui la valutazione della personalità e della capacità a delinquere; il giudice può tener conto anche della condotta contemporanea o susseguente al reato per valutare la personalità del reo e calibrare il trattamento sanzionatorio
Norma richiamata in relazione alla determinazione della pena e all'esclusione/valutazione di circostanze attenuanti o aggravanti; nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo considerare elementi sopravvenuti ai fini della personalizzazione della pena (valutazione complessiva della personalità)
Pronuncia Corte Costituzionale n. 40/2019
La pronuncia ha inciso su profili di perseguibilità e su limiti edittali per alcune fattispecie di stupefacenti; la Corte di cassazione ha ritenuto che la modifica invocata dal ricorrente non fosse applicabile al caso concreto (reato relativo alle cosiddette droghe "pesanti") e quindi non determinasse la riduzione del minimo edittale nel caso specifico
Pronuncia Corte Costituzionale n. 32/2014
Richiamata come riferimento di contesto nella ricostituzione dell'arco edittale vigente per alcune categorie di droghe; la Corte di cassazione ha ritenuto che, alla luce del quadro normativo e delle successive pronunce, la determinazione della pena nel caso concreto fosse corretta
Massime di principio
- L'attenuante per collaborazione prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 richiede che la collaborazione abbia effettivamente prodotto un'utilità concreta per le indagini: mere informazioni generiche o soprannomi non sono sufficienti a ottenere l'attenuante.
- La parte che invoca la collaborazione deve produrre elementi documentali o prove (annotazioni di PG, tabulati, atti d'indagine) che dimostrino la qualità e l'utilità delle dichiarazioni; un ricorso privo di autosufficienza documentale è spesso considerato inammissibile.
- Per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche, il giudice può legittimamente considerare la condotta dell'imputato successiva al fatto (comportamenti processuali ed extraprocessuali e anche condanne sopravvenute) come elemento per valutare la personalità e la capacità a delinquere.
- La considerazione di condanne successive ai fini della personalizzazione della pena non costituisce violazione del ne bis in idem: non si tratta di punire due volte lo stesso fatto, ma di utilizzare pronunce sopravvenute come elementi valutativi sulla pericolosità e personalità del soggetto.
- Il mutamento dell'arco edittale per reati in materia di stupefacenti per effetto di pronunce costituzionali deve essere valutato caso per caso: l'applicabilità della decisione della Corte Costituzionale dipende dalla tipologia di sostanza ("leggera" vs "pesante") e dall'effettivo contenuto della pronuncia.
- In sede di cassazione è essenziale che i motivi siano specifici, documentati e non meramente assertivi; censure generiche o prive di prova documentale rischiano l'inammissibilità.
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