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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01850/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una docente di ruolo ha agito per ottenere l'accertamento del diritto al trasferimento territoriale in ambiti della provincia di Agrigento o in altri ambiti della Regione Sicilia, nell'ambito della mobilità straordinaria interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017 prevista dalla normativa richiamata in sentenza. Sosteneva di aver partecipato alla fase B1 e di avere titolo prioritario rispetto ad altri insegnanti poi effettivamente trasferiti, collocati in fase successiva C, anche sulla base di conciliazioni intervenute con l'amministrazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello l'aveva riformata ritenendo che la domanda fosse formulata in modo non sufficientemente preciso, sia quanto alle norme violate sia quanto alla dimostrazione del perché la ricorrente, e non altri, avesse diritto al posto richiesto. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare l'insussistenza del suo diritto al posto spettasse al Ministero, non a lei, specie poiché il posto era stato assegnato a docenti di fascia inferiore. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio un difetto di contraddittorio: la controversia, avente ad oggetto la pretesa al medesimo posto o alla validità della medesima procedura di mobilità, richiedeva la partecipazione di tutti i docenti controinteressati e di quelli che avevano in concreto ottenuto il posto. Poiché tale litisconsorzio necessario non era stato instaurato in primo grado, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio al Tribunale di Milano, che dovrà integrare il contraddittorio e riesaminare la domanda, con assorbimento di ogni altro profilo, incluso quello dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti della rilevazione del difetto di contraddittorio: ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, affinché il processo venga riassunto e prosegua con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati. Sono rimasti assorbiti gli altri profili, compreso quello relativo al riparto dell'onere probatorio. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    È evocato dalla ricorrente come parametro di tutela del diritto di azione e difesa; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma, ritenendo assorbente il tema del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della correttezza del riparto dell'onere probatorio e del giusto processo; la Corte non lo esamina nel merito perché assorbe la questione il difetto di litisconsorzio necessario.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per sostenere che l'onere della prova della non spettanza del posto gravasse sull'amministrazione; la Corte precisa che il tema è comunque da trattare nel contraddittorio di tutti i controinteressati e resta assorbito dal rilievo del difetto di contraddittorio.

  • art. 1, co. 108, L. 107/2013

    È indicato come base normativa della mobilità straordinaria e come fonte del criterio di priorità tra docenti delle fasi A e B rispetto a quelli della fase C.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per ribadire il principio già affermato dalla giurisprudenza citata sulla natura della domanda di trasferimento e sul necessario coinvolgimento dei controinteressati.

  • art. 383, co. 3, c.p.c.

    È applicato come base processuale per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado a seguito del rilievo officioso del vizio di contraddittorio.

  • art. 354, co. 1, c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 383 c.p.c. per disporre la cassazione della sentenza e il rinvio al primo giudice in presenza di litisconsorzio necessario non integro.

Massime di principio

  • La domanda del docente di ruolo che rivendichi un trasferimento in altra provincia secondo la disciplina della mobilità scolastica ha natura di azione di adempimento: per introdurre il giudizio è sufficiente dedurre la violazione delle regole di scelta favorevoli, mentre la verifica concreta della spettanza del posto attiene al merito e alla prova.
  • Quando la controversia riguarda l'attribuzione del medesimo posto o la validità della medesima procedura di mobilità, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti e con coloro che abbiano in concreto ottenuto il posto, al fine di evitare decisioni incompatibili o contrastanti.
  • Il difetto di litisconsorzio necessario può e deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo; in tal caso il giudice deve cassare la sentenza e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integro.
  • Le questioni sul riparto dell'onere della prova restano recessive rispetto al preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio, poiché solo con la partecipazione di tutte le parti interessate è possibile decidere compiutamente sulla spettanza del bene della vita.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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