Cassazione Civile, Ordinanza n. 01841/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda gli effetti di una procedura di progressione economica e l'incidenza di un successivo collocamento in esonero dal servizio. Il lavoratore sosteneva di avere diritto ai benefici della progressione perché era in servizio non solo alla data del 1.1.2010, ma anche alla data del 30.10.2010, quando la procedura fu avviata; la Corte d'appello aveva invece escluso che l'esonero potesse incidere sui benefici. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti più motivi: il primo censurava la mancata considerazione dell'utilità dell'esonero rispetto alla maturazione dei benefici della progressione; il secondo e il terzo denunciavano, formalmente come violazione di legge, la difformità della decisione rispetto al contenuto di una circolare; il quarto lamentava la contrarietà della sentenza rispetto a un accordo sindacale del 19.4.2011, invocando l'art. 360 n. 3 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che dovesse considerarsi destinatario dei benefici della progressione anche chi fosse stato attivamente in servizio al 1.1.2010 e al 30.10.2010, pur se successivamente collocato in esonero dal servizio. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo: la denuncia della difformità rispetto a una circolare è stata ritenuta inammissibile come violazione di legge; parimenti inammissibile la censura relativa all'accordo sindacale del 19.4.2011, non trattandosi di CCNL e quindi non essendo direttamente denunciabile in cassazione come violazione di legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame di merito conforme al principio enunciato, anche con riferimento alle retribuzioni pregresse e ai trattamenti futuri nonostante il sopravvenuto esonero, ai sensi dell'art. 72, commi 3 e 4, cit.
Norme richiamate
La censura di violazione di legge non è utilizzabile per denunciare direttamente la difformità della decisione rispetto al contenuto di una circolare o di un accordo sindacale non qualificabile come CCNL.
art. 72, commi 3 e 4
Il sopravvenuto collocamento in esonero non esclude, in caso di esito favorevole della progressione, il riconoscimento dei relativi effetti sia sulle retribuzioni pregresse sia sui trattamenti futuri ancora da riconoscere.
Massime di principio
- La sopravvenienza di una situazione di esonero dal servizio non impedisce, di per sé, il consolidarsi dei benefici di una procedura di progressione economica se il lavoratore era in servizio nei momenti rilevanti previsti dalla disciplina applicabile.
- In sede di legittimità non è ammissibile qualificare come violazione di legge la deduzione della difformità della sentenza rispetto a una circolare amministrativa, poiché la circolare non ha valore normativo.
- Parimenti, l'asserita contrarietà della decisione a un accordo sindacale non può essere denunciata come violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. quando l'accordo non abbia natura di CCNL.
- Quando una progressione di carriera viene riconosciuta in favore del lavoratore, gli effetti economici devono essere valutati anche in relazione al sopravvenuto collocamento in esonero, se la disciplina applicabile prevede la persistenza dei trattamenti conseguenti.
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