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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01848/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla partecipazione di una docente di ruolo alla procedura di mobilità interprovinciale prevista dalla normativa scolastica e dalla contrattazione collettiva. La ricorrente aveva indicato come preferenza l'ambito di Enna, ma il posto era stato assegnato ad altri docenti appartenenti alla fase successiva della mobilità, tra cui la controinteressata. In appello la domanda era stata ritenuta carente e la docente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello addossato alla ricorrente l'onere di provare la disponibilità di posti nella fase B; nullità del procedimento per errata ripartizione dell'onere della prova e violazione di norme processuali; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015 e del CCNL 8 aprile 2016 per non avere valorizzato presunzioni e documenti prodotti; violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver considerato incontestata la disponibilità dei posti; omesso esame di un fatto decisivo circa il trasferimento di più insegnanti della fase C nella provincia di Enna; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rinnovazione dei movimenti; violazione delle norme processuali per il mancato espletamento di interrogatorio formale e giuramento decisorio. La Corte di cassazione, però, ha ritenuto assorbite le censure di merito perché ha rilevato d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio: la domanda incideva anche sulla posizione dei docenti controinteressati assegnatari dei posti e il giudizio avrebbe dovuto vedere la partecipazione di tutti i concorrenti al medesimo posto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla questione processuale rilevata d'ufficio: ha affermato che la pretesa di trasferimento in mobilità costituisce azione di adempimento, ma richiede la partecipazione di tutti i controinteressati, cioè dei candidati concorrenti per il medesimo posto e di coloro ai quali quel posto sia stato attribuito. Poiché nel giudizio di merito il litisconsorzio necessario non era stato realizzato, la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio. Tutte le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite e non esaminate nel merito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla disponibilità dei posti; la Corte non decide sul punto perché assorbito dal difetto di contraddittorio.

  • art. 113 c.p.c.

    Citato nei motivi come norma processuale asseritamente violata; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 132 c.p.c.

    Citato nei motivi per dedotta nullità della sentenza; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per rinviare alle precedenti motivazioni della giurisprudenza in tema di azione di adempimento nella mobilità scolastica.

  • art. 2727 c.c.

    Citato per contestare il mancato utilizzo di presunzioni; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 2729 c.c.

    Citato per contestare la valutazione presuntiva delle prove; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Citato nei motivi per dedotta errata valutazione delle prove e per la contestazione dell'asserita non contestazione di fatti; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Citato nei motivi per censurare il governo delle prove; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 1, co. 108, L. 107/2015

    Richiamato per affermare il criterio di priorità dei docenti di fasi A e B rispetto a quelli della fase C nella mobilità scolastica.

  • art. 6 CCNL 8 aprile 2016

    Richiamato nei motivi e dalla Corte come parte del quadro regolatorio della mobilità scolastica.

  • allegato 1 al CCNL 8 aprile 2016

    Citato nei motivi come fonte disciplinante le operazioni di mobilità; non oggetto di autonoma decisione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Citato nel motivo sull'omessa pronuncia; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 233 c.p.c.

    Citato nel motivo relativo al diniego di interrogatorio formale/giuramento; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 414 c.p.c.

    Citato nel motivo relativo al diniego di interrogatorio formale/giuramento; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 2736 c.c.

    Citato nel motivo sul giuramento decisorio; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 383, co. 3, c.p.c.

    Usato come base per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando il giudizio è viziato da difetto di contraddittorio.

  • art. 354, co. 1, c.p.c.

    Usato per disporre la rimessione della causa al primo giudice in presenza di litisconsorzio necessario pretermesso.

Massime di principio

  • La domanda del docente di ruolo che chiede il trasferimento nell'ambito delle procedure di mobilità scolastica ha natura di azione di adempimento: è sufficiente allegare l'inosservanza delle regole di scelta che vincolavano l'amministrazione, mentre la concreta spettanza del posto si accerta sul piano del merito con l'istruttoria.
  • Quando la pretesa incide sull'assegnazione di un medesimo posto di mobilità o sulla validità della stessa procedura, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti e con coloro ai quali il posto sia stato attribuito, perché altrimenti si rischiano decisioni incompatibili sul medesimo bene della vita.
  • Il difetto di litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e comporta la cassazione della sentenza con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del processo a contraddittorio integro.
  • Se manca il contraddittorio necessario, restano assorbite le censure di merito attinenti all'onere della prova, alla valutazione delle presunzioni e all'omesso esame di fatti decisivi, perché la causa non può essere definita senza la partecipazione di tutti i controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaLavoro a termine
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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