Cassazione Civile, Ordinanza n. 01843/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche aveva chiesto il riconoscimento, ai fini retributivi, dell'anzianità di servizio maturata durante precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con lo stesso ente. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendo che i periodi anteriori al 29 febbraio 1996 ricadessero in una disciplina previgente, anteriore alla Direttiva 1999/70/CE e all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che non vietava la disparità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto la violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro ad essa allegato, sostenendo che l'anzianità maturata a termine dovesse essere valorizzata anche per gli sviluppi economici successivi, in assenza di ragioni oggettive di differenziazione. L'ente resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, contestando nel merito la pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento costante secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato nella stessa misura prevista per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che giustifichino una diversa disciplina. Ha inoltre precisato che il principio si applica anche se il rapporto a termine era anteriore all'entrata in vigore della direttiva, perché il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la precedente disciplina. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE
È richiamata come fonte che, insieme all'Accordo quadro allegato, vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato per gli effetti futuri del rapporto, salvo ragioni oggettive.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
La clausola 4 ha applicazione diretta e impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità maturata a termine ai fini della progressione stipendiale e di carriera, nella stessa misura del personale assunto a tempo indeterminato, salvo giustificazioni oggettive.
Diritto dell'Unione europea
Si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto la vigenza della precedente disciplina, in mancanza di espressa deroga.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nella formula sull'autosufficienza; dal testo non emerge un'applicazione specifica della norma.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro pubblico, l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato deve essere computata, ai fini della progressione economica e di carriera successiva, nella stessa misura prevista per il dipendente assunto a tempo indeterminato, salvo che il datore di lavoro dimostri ragioni oggettive idonee a giustificare una differenza di trattamento.
- La tutela contro la discriminazione tra lavoratori a termine e stabili opera anche quando il servizio a termine sia stato prestato prima dell'entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE, poiché il diritto dell'Unione si estende agli effetti futuri di situazioni già sorte, salvo espressa deroga.
- In cassazione, l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza può essere disattesa quando la controversia investe esclusivamente questioni di diritto e i fatti rilevanti risultano pacifici tra le parti.
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