Cassazione Civile, Ordinanza n. 01776/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso, proposta da un'impresa, del 90% dei contributi previdenziali già versati per il periodo 1995-1997, in applicazione dell'art. 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, perché l'attività era svolta in un Comune piemontese colpito dall'alluvione del novembre 1994. Il Tribunale aveva condannato l'INPS alla restituzione della somma di euro 53.311,98 oltre interessi; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il rimborso rientrasse nei limiti degli aiuti de minimis, valorizzando solo gli aiuti ricevuti a titolo di compensazione dei danni da alluvione e considerando provato che l'impresa avesse ricevuto aiuti solo dall'INAIL. L'INPS ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina UE sugli aiuti di Stato e dell'art. 4, comma 90, l. n. 350/2003, per avere la Corte territoriale limitato l'indagine ai soli aiuti connessi all'alluvione, invece che a tutti gli aiuti pubblici percepiti nel periodo rilevante; 2) violazione della decisione della Commissione UE e della medesima norma interna, perché gli importi riconosciuti in forza di sentenza non sarebbero equiparabili agli aiuti legittimati dalla decisione europea; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al dies a quo degli interessi, che secondo l'INPS dovevano decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa ai sensi dell'art. 7 l. n. 533/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza d'appello perché aveva verificato il rispetto del regime de minimis solo con riferimento agli aiuti percepiti in relazione all'alluvione e non all'ammontare complessivo di tutti gli aiuti pubblici ricevuti dall'impresa nel periodo di riferimento. Il primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi di diritto indicati in ordinanza e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
la norma è invocata come base del rimborso dei contributi per le imprese operanti nei comuni colpiti dall'alluvione del 1994, ma la sua applicazione va coordinata con la disciplina UE sugli aiuti di Stato e con i limiti del regime de minimis.
Regolamento (UE) n. 1407/2013
il regime de minimis richiede che si consideri l'ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa nel periodo di tre anni, non il solo importo oggetto della domanda di recupero.
Decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015
la decisione va letta nel senso che il giudizio sulla compatibilità degli aiuti richiede una verifica complessiva degli aiuti percepiti; se non ricorre il de minimis, occorre valutare la compensazione del danno diretto da calamità e gli eventuali altri ristori già ricevuti.
artt. 107 e 108 TFUE
la disciplina sugli aiuti di Stato è richiamata per affermare che l'esenzione o compatibilità va verificata secondo i criteri europei, con particolare riguardo alla soglia de minimis e alla deroga per danni da calamità naturale.
art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
la compatibilità può essere riconosciuta per gli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, ma solo nei limiti del danno diretto subito e tenendo conto delle altre compensazioni già percepite.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono le norme processuali che sorreggono, rispettivamente, i motivi di ricorso per violazione di legge e per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
viene richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa pronuncia su una censura relativa alla decorrenza degli interessi.
art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533
è richiamato dall'INPS quale disciplina del momento iniziale di decorrenza degli interessi sulle somme dovute.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
sono le disposizioni che hanno regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della compatibilità di un'agevolazione con il regime de minimis non basta confrontare il singolo importo richiesto o recuperato con la soglia massima: occorre accertare l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti pubblici percepiti dall'impresa nel triennio rilevante.
- Quando si invoca un'eccezione al divieto generale di aiuti di Stato, l'onere di provare i presupposti applicativi della deroga grava su chi pretende di fruire del beneficio.
- Se non è dimostrata l'applicabilità del regime de minimis, la compatibilità dell'aiuto va verificata alla luce della deroga per il ristoro dei danni causati da calamità naturali, accertando il danno diretto subito dall'impresa e sottraendo le altre compensazioni già ricevute, incluse quelle provenienti da assicurazioni o da altre misure pubbliche.
- Il giudice di merito non può limitare l'indagine agli aiuti connessi all'evento dannoso, ma deve considerare ogni aiuto pubblico percepito dall'impresa nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla specifica causale dell'erogazione.
- In presenza di una sentenza di merito che abbia applicato erroneamente i criteri di verifica del regime de minimis, la censura sulla violazione di tali criteri investe la ratio decidendi e comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame.
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