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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01845/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una ricercatrice del C.N.R., poi assunta a tempo indeterminato, volta a ottenere il riconoscimento, ai fini retributivi, dell'anzianità di servizio maturata in precedenti periodi di lavoro a tempo determinato presso lo stesso ente. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che i periodi in questione fossero anteriori al 15 dicembre 1997 e che, secondo la disciplina allora vigente, non operasse il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato poi introdotto dalla direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo quadro ad essa allegato. Con il ricorso per cassazione, la lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, sostenendo che l'anzianità maturata con contratti a termine dovesse essere computata anche per la progressione stipendiale e gli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001. Il C.N.R. ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il motivo di ricorso. Ha affermato che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, è direttamente applicabile e impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato nella stessa misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che giustifichino una diversa disciplina. Ha inoltre precisato che tale principio si applica anche quando il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva, perché il diritto dell'Unione opera sugli effetti futuri di situazioni sorte sotto la disciplina precedente in mancanza di espressa deroga. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/70/CE

    La direttiva è richiamata come fonte che recepisce l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e che impone la parità di trattamento nei limiti della clausola 4, con effetti applicabili anche agli sviluppi futuri di rapporti sorti sotto la disciplina precedente.

  • Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato

    La clausola 4 è considerata direttamente applicabile e impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità maturata a termine per la progressione stipendiale e di carriera, salvo ragioni oggettive di giustificazione.

  • art. 2697 c.c.

    È solo evocato indirettamente nel passaggio sull'eccezione di autosufficienza e sui fatti pacifici; non costituisce il nucleo della decisione.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato deve essere computata, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, nella stessa misura prevista per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo che ricorrano ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento.
  • La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ha efficacia diretta ed è idonea a fondare la pretesa del lavoratore pubblico al trattamento non discriminatorio rispetto al collega assunto ab origine a tempo indeterminato.
  • Il diritto dell'Unione europea può applicarsi agli effetti futuri di rapporti o situazioni sorte in epoca precedente all'entrata in vigore della disciplina europea, in assenza di una espressa deroga.
  • In cassazione, l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza può essere disattesa quando il ricorso solleva questioni esclusivamente di diritto e i fatti rilevanti risultano pacifici in causa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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