Cassazione Civile, Ordinanza n. 30367/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associante)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di cointeressenza stipulati tra le parti in relazione a un progetto edificatorio su terreni di proprietà del resistente. Il progetto non fu avviato; i terreni vennero poi alienati unilateralmente dal proprietario a terzi. Il giudice di primo grado e la Corte d’appello avevano riconosciuto al ricorrente il diritto a euro 75.000,00, oltre accessori, come quota di utili calcolata sul 50% della plusvalenza derivante dalla vendita dei terreni, ritenendo applicabile l’art. 1 del contratto e non l’art. 5, che prevedeva un diverso criterio di liquidazione in caso di recesso dopo cinque anni. Il ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo, dedotto come la previsione contrattuale secondo cui i compensi sarebbero spettati anche se, al momento del recesso, gli utili non fossero ancora maturati, in tutto o in parte. In sostanza contestava la qualificazione data dalla Corte territoriale alla vicenda, sostenendo che dovesse applicarsi la clausola sul recesso e sulla liquidazione degli utili non ancora maturati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o dell’omesso esame di un fatto storico specifico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti. Nel caso concreto, ciò che il ricorrente indicava come "fatto" era in realtà un giudizio valutativo di interpretazione del contratto, non un fatto storico-naturalistico. Inoltre, il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché insisteva sul recesso, mentre la Corte d’appello aveva accertato che non vi era stato recesso ma realizzazione dell’affare secondo una delle modalità alternative pattuite, cioè la vendita dei terreni. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
Dopo la riforma del 2012, il vizio è denunciabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante oppure dell’omesso esame di un fatto storico specifico, non della mera insufficienza o diversa valutazione del ragionamento decisorio.
Ha introdotto la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile alla controversia.
Cass. Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Richiamata per definire le sole anomalie motivazionali rilevanti ai fini del sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la valutazione interpretativa del contratto compiuta dal giudice di merito, quando la doglianza si risolva nella critica a un giudizio valutativo e non nell’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Ai fini del sindacato di legittimità, il "fatto" omesso deve essere un accadimento storico-naturalistico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non rientrano in tale nozione le mere argomentazioni interpretative o le scelte di qualificazione della fattispecie.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e insiste su una ricostruzione della vicenda incompatibile con l’accertamento di merito non specificamente censurato.
- Quando il contratto prevede modalità alternative di realizzazione dell’affare, la verifica giudiziale deve essere condotta sulla base della concreta modalità attuata; la mera evocazione di un recesso contrattuale è irrilevante se il giudice di merito ha accertato che l’accordo si è eseguito attraverso una delle opzioni pattuite.
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