Cassazione Penale, Sentenza n. 42520/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ARAS Eyup è stato ritenuto responsabile del reato di procurato ingresso di cittadino straniero (suo fratello, privo di documenti e di titolo di viaggio) a bordo del veicolo da lui condotto, rinvenuto durante lo sbarco al porto di Ancona. La Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva qualificato la condotta come procurato ingresso aggravato dall'"utilizzo di servizi internazionali di trasporto" (art. 12, commi 1 e 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), condannando l'imputato a 2 anni e 4 mesi di reclusione, € 8.000 di multa e alla confisca della vettura. Il ricorrente ha contestato: (i) la qualificazione del fatto come procurato ingresso (sostenendo che si trattasse al più di favoreggiamento per solidarietà familiare), (ii) la sussistenza dell'aggravante relativa ai servizi internazionali di trasporto, (iii) l'errato trattamento sanzionatorio (applicazione della forbice edittale errata), e (iv) la legittimità della confisca del veicolo anche sotto profili costituzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso: ha rigettato la prospettazione che la condotta fosse mero favoreggiamento, confermando che i giudici di merito hanno accertato atti diretti a procurare l'ingresso (documenti occultati nel veicolo, viaggio in territorio straniero per prelevare il fratello, ecc.). Tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla circostanza aggravante prevista dalla lett. d) del comma 3 dell'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (la parte di norma che menziona "utilizzo di servizi internazionali di trasporto"), in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 63/2022 che ha dichiarato incostituzionale quella parte. Sul trattamento sanzionatorio la Cassazione ha rilevato profili di errore (non corretta applicazione del principio secondo cui le ipotesi aggravate sono aggravanti del comma 1), ma ha ritenuto la questione assorbita dalla eliminazione della aggravante; ha quindi disposto il rinvio per nuovo giudizio sulla determinazione della pena, mantenendo le attenuanti generiche già riconosciute. Ha inoltre respinto il motivo contro la confisca: la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato è stata ritenuta legittima e obbligatoria.
Norme richiamate
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 (Testo unico immigrazione)
citato nei suoi commi 1 e 3, lett. d), e nella parte della lett. d) limitatamente alla dizione ora dichiarata incostituzionale ("o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti")
La Corte ha ritenuto che la condotta contestata rientri nel tipo di reato di pericolo previsto dal comma 1 (atti diretti a procurare l'ingresso), mentre la specifica circostanza aggravante richiamata dalla lett. d) è stata eliminata in applicazione della decisione di illegittimità costituzionale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 63 del 2022
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), nelle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"
Sulla base di questa sentenza la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di merito che aveva applicato tale aggravante, escludendo la stessa dal quadro fattuale sanzionatorio.
Sezioni Unite, sentenza n. 40982 del 21/06/2018
richiamata implicitamente come principio di diritto
Le ipotesi contemplate dal comma 3 vanno considerate aggravanti del reato di pericolo delineato al comma 1; la corretta calibratura della pena richiede di partire dal comma 1 e trattare le ipotesi del comma 3 come aggravamenti, con conseguenze sulla forbice edittale.
Codice penale, art. 240 (confisca)
La confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato è stata ritenuta applicabile: si tratta di confisca obbligatoria del bene impiegato per la commissione del reato di immigrazione clandestina.
Giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 1, n. 45734/2017 e n. 37277/2015)
Riaffermato il principio che il reato di cui all'art. 12 comma 3 è un reato di pericolo o "a consumazione anticipata": si perfeziona con il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso anche senza l'effettivo ingresso.
Costituzione italiana (artt. 3, 25, 42, 117)
Menzionate dalla difesa in riferimento a censure costituzionali sulla confisca e proporzionalità; la Corte di Cassazione non ha ritenuto sussistere profili tali da invalidare la misura ablativa nel caso concreto.
Massime di principio
- Il reato di "procurato ingresso" ai sensi dell'art. 12 è un reato di pericolo: si realizza con atti diretti a procurare l'ingresso del cittadino straniero anche senza che l'ingresso si sia effettivamente consumato.
- La circostanza aggravante consistente nell'"utilizzo di servizi internazionali di trasporto" (lett. d) del comma 3) è stata dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale (n. 63/2022) e non può più essere applicata; eventuali sentenze che la contengano vanno corrette in conseguenza.
- La distinzione tra aiuto altruistico/familiare e traffico di migranti a scopo di lucro è rilevante: pur potendo influenzare la valutazione e la pena, l'azione altruistica non esclude in automatico la rilevanza penale quando vi siano atti diretti a procurare l'ingresso.
- La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato è ammessa e può essere obbligatoria quando il mezzo sia stato effettivamente impiegato per agevolare l'ingresso clandestino; le censure di proporzionalità richiedono prova concreta per avere successo.
- In caso di annullamento di una circostanza aggravante incide il trattamento sanzionatorio: il giudice dovrà riesaminare la pena applicando correttamente la gerarchia normativa (partendo dalla fattispecie di base) e tenendo conto delle circostanze già riconosciute (es. attenuanti generiche).
- Le questioni di fatto (es. chi ha occultato documenti, quando e dove è avvenuto l'imbarco) sono principalmente di competenza dei giudici di merito; il ricorso in Cassazione ha successo se dimostra vizi di diritto o di motivazione strettamente connessi al decisum.
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