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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24751/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di non riconoscere la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. tra violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale commesse in date distanti circa sei mesi. Il ricorrente sosteneva violazione di legge e vizio di motivazione perché, a suo dire, una diversa composizione della stessa Corte aveva già riconosciuto la continuazione per altri episodi analoghi, e dunque il giudice avrebbe dovuto tenerne conto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che al momento della pronuncia impugnata la Corte d'appello non fosse a conoscenza del successivo riconoscimento della continuazione da altra sentenza e che, comunque, la stessa Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il diniego: mancavano elementi specifici da cui desumere una preventiva deliberazione a delinquere e i fatti apparivano decisioni estemporanee (es. trattenersi con amici o con la fidanzata), mentre la mera "tendenza a delinquere" non prova l'unicità del disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    norma richiamata quale fondamento della richiesta di riconoscimento della continuazione fra più reati; valutazione dell'unicità del disegno criminoso ai fini dell'applicazione della continuazione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    disciplina della procedura per il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di riconoscimento della continuazione; il giudice dell'esecuzione non può ignorare la valutazione già compiuta in sede di cognizione salvo specifiche e significative ragioni

  • Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012 (Nugnes)

    "il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta, ancor più se omogenei, non possono essere ricondotti al delineato disegno"

    principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve considerare la valutazione del giudice della cognizione e motivare adeguatamente se intende discostarsene

  • Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)

    "il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ... qualora non ritenga di accogliere tale domanda ... è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione"

    rafforza l'obbligo motivazionale del giudice dell'esecuzione quando discosta la propria valutazione da quella già espressa in giudizio di merito

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata in rapporto alla legittimità dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie (ammende) per ricorsi ritenuti infondati o colpevoli nella loro presentazione

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione fra reati il ricorrente deve dimostrare elementi specifici idonei a provare un preventivo disegno criminoso: la mera vicinanza temporale e la similitudine materiale non sono sempre sufficienti.
  • Il giudice dell'esecuzione non può ignorare la valutazione già compiuta dal giudice della cognizione; se intende discostarsene deve fornire specifiche e significative ragioni e motivare il diverso apprezzamento.
  • La semplice 'tendenza a delinquere' o scelte di vita devianti non costituiscono di per sé prova dell'unità di disegno criminoso necessaria per la continuazione.
  • Se una decisione favorevole (riconoscimento della continuazione) è intervenuta solo dopo la pronuncia impugnata, il suo effetto non può essere retroattivamente imputato al giudice che ha deciso prima; il rimedio è un nuovo giudizio ove la nuova sentenza venga prodotta nei modi e nei tempi opportuni.
  • In cassazione il ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato: basarsi esclusivamente su un precedente favorevole non noto al giudice impugnato rende il motivo aspecifico e rischia l'inammissibilità con condanna alle spese e possibili ammende.

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