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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31916/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria da parte di una società che deduceva crediti derivanti dall'esecuzione di lavori in appalto svolti nell'ambito di un'ATI. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano ammesso solo parte dei crediti, escludendo in particolare un credito di euro 3.197.594,18, ritenendo che i maggiori lavori non derivassero dalla partecipazione all'ATI ma da un accordo separato con la capogruppo per sub-affidamenti. La società ricorrente per cassazione ha denunciato, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che: l'accordo del 2001 sarebbe stato solo una specificazione di prestazioni già concordate; le fatture e gli ordini di acquisto richiamerebbero soltanto l'accordo del 2002 e i successivi atti integrativi; la somma delle fatture dimostrerebbe che la sua quota effettiva era del 19,79% e non del 7,91%. La resistente ha proposto controricorso e anche ricorso incidentale sulle spese, ma tardivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la doglianza, pur evocando l'omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in cassazione. La Corte ha rilevato inoltre il mancato rispetto dei requisiti specifici del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo stati indicati con precisione il fatto storico, il dato da cui risultava, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo e comunque privo di autonoma efficacia dopo l'inammissibilità del ricorso principale, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione allo stato passivo

    viene richiamato come base dell'opposizione al passivo decisa dal tribunale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto controverso decisivo

    il vizio non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; richiede la specifica indicazione del fatto storico omesso e dei requisiti di decisività e discussione processuale.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito secondo prudente apprezzamento.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito dei documenti e degli atti rilevanti richiamati nel ricorso.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 99, comma 12, l.fall.

    il ricorso incidentale era tardivo perché proposto oltre il termine dimezzato previsto per l'impugnazione nelle controversie di stato passivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore contributo unificato è dovuto solo dalla parte la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile, improcedibile o infondata nel merito.

Massime di principio

  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente identifica un preciso fatto storico decisivo, il dato da cui esso risulta, il momento in cui è stato discusso tra le parti e la sua concreta decisività; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova lettura delle prove.
  • In sede di legittimità la Corte di cassazione non può riesaminare il merito della controversia né sostituire la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.
  • La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, che può selezionare gli elementi ritenuti più attendibili senza dover confutare analiticamente ogni deduzione delle parti.
  • Nel procedimento di impugnazione dello stato passivo, il ricorso incidentale tardivo resta inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
  • L'ulteriore contributo unificato è dovuto solo dalla parte che abbia proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o infondata, non dal controricorrente il cui ricorso incidentale tardivo sia divenuto inefficace.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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