Cassazione Penale, Sentenza n. 36569/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia: il difensore deduce erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per omessa determinazione della pena alla luce della modificata cornice edittale conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019. In particolare si censura che la Corte di appello, pur avendo ridotto la pena per effetto delle attenuanti (art. 62-bis c.p.), avrebbe confermato la "pena base" determinata dal primo giudice sulla base della cornice edittale vigente nel 2004 invece di ricalcolare la pena secondo i nuovi limiti edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente rideterminato la pena in continuità con la sentenza definitiva precedente, diminuendo gli incrementi di pena già applicati per ciascun reato e che non sussisteva automatismo di diminuzione in conseguenza della sentenza costituzionale n. 40/2019: il giudice d'appello può rivalutare i parametri di cui all'art. 133 c.p. alla luce dei nuovi limiti edittali e non è obbligato a ridurre automaticamente la pena. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
La decisione riguarda l'applicazione della cornice edittale per il reato di stupefacenti; la Corte afferma che la modifica della cornice edittale a seguito di sentenza costituzionale non impone una riduzione automatica della pena e che il giudice d'appello può rivalutare la pena con i nuovi limiti secondo i parametri dell'art. 133 c.p.
Richiamato come riferimento alla concorso di reati e continuità nell'articolazione delle pene da applicare.
La Corte ha riconosciuto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente diminuzione della pena, valorizzando tale diminuzione nella rideterminazione complessiva della pena continuata.
Indicati i parametri di determinazione della pena. La Corte sottolinea che, anche dopo la modifica dei limiti edittali, il giudice deve applicare i parametri di cui all'art. 133 c.p. e può, in sede di ricalcolo, confermare o ridurre la pena sulla base di una rivalutazione complessiva.
Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2019
Ha mutato la cornice edittale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; la Corte di cassazione rileva però che tale pronuncia non determina automaticamente una riduzione della pena già irrogata senza valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Richiama la disposizione che consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione quando non sia richiesta discussione orale nei termini; qui la trattazione è stata disposta e le conclusioni depositate per iscritto.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 15233 del 23/01/2020 Rv. 278786)
Orientamento secondo cui, dopo la declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n. 40/2019), la Corte d'appello non è obbligata a diminuire automaticamente la pena precedentemente irrogata ma può confermarla rivalutando i parametri di cui all'art. 133 c.p. in relazione ai nuovi limiti edittali.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e motivazioni puntuali: la genericità delle deduzioni comporta l'inammissibilità.
- La pronuncia della Corte Costituzionale che modifica la cornice edittale non determina automaticamente la riduzione della pena: il giudice che ricalcola la pena deve applicare i parametri dell'art. 133 c.p. e può confermare o ridurre la pena sulla base di una valutazione complessiva.
- Se la pena è stata disposta in continuazione con una sentenza passata in giudicato, il giudice d'appello può rideterminare gli incrementi di pena già applicati, tenendo conto delle attenuanti già riconosciute e della nuova cornice edittale, senza seguire meccanismi automatici.
- In caso di impugnazione per modifica della cornice edittale, il difensore deve indicare esattamente in che modo la nuova cornice incide sui singoli elementi della determinazione della pena (pena base, aumenti, continuazione, parametri di cui all'art. 133), altrimenti il gravame rischia di essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende; valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso generico.
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