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Sentenza

Sentenza n. 134/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sezione UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria della prova preselettiva e atti della procedura di corso-concorso, nella parte in cui non ammettevano i ricorrenti alle fasi successive, nonché art. 9, commi 3 e 4, del bando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la mancata ammissione alle prove successive del corso-concorso per il reclutamento di venti dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione del bando, dell’art. 35-quater, comma 2, d.lgs. 165/2001, degli obblighi di trasparenza e della par condicio, lamentando la mancata conoscibilità dei criteri tecnici di costruzione, validazione e bilanciamento delle batterie di quiz e la mancata comunicazione del punteggio conseguito. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 19 d.lgs. 33/2013, sostenendo che non fossero stati pubblicati i criteri di valutazione e le tracce delle prove. Con il terzo motivo hanno censurato il sistema del doppio sbarramento, costituito dalla soglia minima di 70/100 e dal limite dei primi 120 candidati, assumendo che le batterie somministrate nei diversi turni non fossero omogenee e che il sistema producesse una selezione arbitraria collegata alla casuale assegnazione della sessione. Con il quarto motivo hanno lamentato il difetto di istruttoria e la mancata valutazione individualizzata di condizioni patologiche sopravvenute che avrebbero compromesso la partecipazione di alcuni candidati. Con il quinto motivo hanno denunciato anomalie del portale telematico Vivoscuola e la mancata visualizzazione dei punteggi, in violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione. È stata chiesta la rinnovazione della preselezione oppure l’ammissione alle fasi successive. La Provincia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto, attuale o potenziale, tra le posizioni dei candidati partecipanti a turni diversi e per mancata notifica a controinteressati; ha inoltre contestato nel merito tutte le censure. Il Ministero ha chiesto la rimessione in termini e l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il Tribunale ha rimesso in termini il Ministero, ritenendo scusabile l’errore nella notificazione presso l’Avvocatura generale anziché presso quella distrettuale, e lo ha estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, poiché la procedura selettiva e le eventuali assunzioni erano disciplinate esclusivamente dalla normativa provinciale e riferibili alla Provincia Autonoma di Trento. È stata respinta l’eccezione relativa alla mancata notifica ai controinteressati: prima dell’approvazione della graduatoria finale non sono ancora individuabili soggetti titolari di una posizione qualificata e differenziata tale da imporre la notificazione. È stata invece accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo. I ricorrenti non hanno dimostrato l’identità delle rispettive situazioni né l’assenza di conflitti di interesse; al contrario, in una procedura concorsuale competitiva ciascun candidato ha interesse a prevalere sugli altri, e le domande di ammissione alle fasi successive risultavano potenzialmente confliggenti, anche in ragione della partecipazione a turni diversi, dei punteggi differenti e della richiesta alternativa di rinnovazione della preselezione o di ammissione individuale. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato nel merito. I primi due motivi sono stati respinti perché la scelta degli argomenti, il grado di difficoltà e le modalità di somministrazione dei quiz rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o discriminazione. Non sussiste un diritto dei candidati a conoscere preventivamente il criterio di correzione di una prova a quiz, quando il punteggio sia predeterminato e l’obiettivo sia il conseguimento del massimo risultato. La Provincia aveva inoltre dato conto della pubblicazione dei dati rilevanti sul portale istituzionale, senza specifica replica dei ricorrenti. Le censure non dimostravano una concreta lesione né il possibile conseguimento di un diverso risultato. La somministrazione di batterie differenti e la randomizzazione dei quesiti sono state ritenute legittime, purché previste dalla lex specialis e non discriminatorie; le differenze nei risultati tra turni non provavano, da sole, una diversa difficoltà dei test, potendo dipendere dalla diversa preparazione dei gruppi. Il terzo motivo è stato respinto. Il bando stabiliva chiaramente la soglia di 70/100, l’ammissione dei primi 120 candidati e dei pari merito con il centoventesimo, nonché l’esclusione di chi non rientrasse nelle posizioni utili. Tali regole vincolavano l’Amministrazione in quanto lex specialis e non risultavano irragionevoli o sproporzionate: la preselettiva perseguiva l’obiettivo di selezionare i candidati più meritevoli in una procedura a numero chiuso, mentre il numero di 120 ammessi, oltre ai pari merito, era superiore di oltre sei volte ai posti disponibili. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili per genericità, mancanza di puntuali allegazioni e assenza di prova del nesso tra le patologie o i malfunzionamenti denunciati e un diverso esito della graduatoria. Quanto alla patologia riferita a una candidata, l’Amministrazione aveva già adottato un diniego il 15 aprile 2026, non specificamente e tempestivamente impugnato. Il ricorso è stato quindi rigettato perché inammissibile e comunque infondato. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 1.800 euro di spese in favore della Provincia; le spese sono state compensate nei rapporti con il Ministero estromesso.

Norme richiamate

  • art. 100 l.p. Trento 7 agosto 2006, n. 5

    Costituisce la base normativa provinciale per l’indizione del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

  • art. 12-bis d.P.P. Trento 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg.

    Disciplina il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e l’articolazione del corso-concorso.

  • art. 9, commi 3, 4 e 5, del bando

    Superano la preselezione tutti coloro che conseguono il punteggio di almeno 70/100. Sono ammessi alle successive prove i candidati che si collocano nelle prime 120 posizioni della graduatoria preselettiva. Sono ammessi alle prove successive anche i candidati che si trovino pari merito col punteggio del candidato che ha conseguito la centoventesima posizione.

    La lex specialis stabilisce un doppio sbarramento, mediante soglia minima e limite numerico dei candidati ammessi, vincolando rigidamente l’Amministrazione.

  • art. 35-quater, comma 2, d.lgs. 165/2001

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione agli obblighi di trasparenza e alle modalità delle prove concorsuali, ma il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina provinciale richiamata dal bando.

  • art. 19 d.lgs. 33/2013

    Impone la pubblicazione dei «criteri di valutazione della Commissione» e delle «tracce delle prove», con obbligo di tenerli «costantemente aggiornati».

    La disposizione è stata invocata per sostenere l’obbligo di pubblicare anche i criteri di costruzione e validazione dei quesiti; la censura è stata respinta, anche perché la Provincia aveva documentato la pubblicazione dei dati rilevanti.

  • art. 40, comma 2, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare inammissibili, per genericità e carenza di puntuali censure, i motivi relativi alle patologie e ai malfunzionamenti del portale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti e in assenza di opposizioni.

  • art. 7, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 487/1994

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla pubblicazione dei dati analitici della prova, ma la relativa censura è stata ritenuta generica e non provata.

  • art. 102, comma 1, l.p. Trento 7 agosto 2006, n. 5

    È richiamato quale disposizione relativa all’attribuzione della qualifica dirigenziale nell’ordinamento scolastico provinciale.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali a carattere intrinsecamente competitivo, il ricorso collettivo è ammissibile solo quando le posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti siano omogenee e non sussista alcun conflitto, attuale o potenziale, tra i loro interessi; la domanda di ammissione alle fasi successive può determinare un conflitto tra candidati, poiché ciascuno mira a prevalere sugli altri.
  • Nei concorsi pubblici, prima dell’approvazione della graduatoria finale non sono normalmente individuabili controinteressati in senso tecnico, poiché solo la graduatoria definitiva attribuisce ai vincitori una posizione qualificata e differenziata rispetto alla domanda di annullamento dell’esclusione.
  • La scelta degli argomenti, del grado di difficoltà e delle modalità di somministrazione dei quiz appartiene all’ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione e della commissione esaminatrice; il sindacato giurisdizionale è ammesso solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, errore, travisamento o discriminazione.
  • La somministrazione di batterie di quiz differenti per turni e la randomizzazione delle domande sono legittime se previste dalla lex specialis e accompagnate da criteri di valutazione predeterminati; la mera correlazione tra risultati inferiori e una determinata sessione non dimostra che i quesiti fossero più difficili, occorrendo una prova puntuale di una disomogeneità notevole ed evidente.
  • In una procedura concorsuale a numero chiuso, è legittimo prevedere cumulativamente una soglia minima di punteggio e un limite numerico agli ammessi alle prove successive, anche se il limite comporta l’esclusione di candidati che abbiano raggiunto la sufficienza, purché la scelta sia ragionevole, proporzionata e non affetta da manifesta illogicità.
  • La genericità delle allegazioni relative a patologie o malfunzionamenti informatici e la mancata dimostrazione che tali circostanze abbiano inciso concretamente sul risultato della prova non consentono l’accoglimento della censura né la rinnovazione della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuolaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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