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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18986/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva acquistato nel 2018 un terreno agricolo qualificato come non edificabile, beneficiando delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. L’Agenzia delle Entrate gli aveva notificato un avviso di liquidazione con recupero della maggiore imposta di registro e sanzioni, sostenendo la decadenza dal beneficio perché, entro cinque anni dall’acquisto, il fondo non sarebbe stato coltivato direttamente dall’acquirente ed era stato concesso in comodato a una società agricola di persone. Il contribuente aveva dedotto che non vi fosse decadenza, perché la disciplina sulle agevolazioni agricole e sulla loro perdita doveva essere letta in modo coordinato con le norme che estendono i benefici anche alle società agricole, valorizzando il fatto che la società comodataria era composta da familiari coltivatori diretti dell’acquirente. In cassazione ha denunciato violazione di legge, lamentando che la Corte tributaria di appello avesse escluso la rilevanza dei rapporti di parentela tra l’acquirente e i soci della società agricola comodataria, ritenendo necessario che l’acquirente fosse anche socio della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l’interpretazione della normativa adottata dai giudici di merito: la disciplina sulle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e sulle cause di decadenza va letta in modo da ricomprendere anche le ipotesi in cui il fondo sia ceduto o affidato a una società agricola con compagine familiare coerente con la ratio della norma. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto l’identità dei soci della società comodataria, i rapporti di parentela dedotti e la natura agricola della società stessa. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009

    «4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina...»

    Prevede il regime agevolato per i trasferimenti onerosi di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione previdenziale e assistenziale, con permanenza del vincolo per almeno cinque anni.

  • L. n. 25/2010

    Ha convertito il d.l. n. 194/2009; la soppressione del limite temporale originariamente previsto ha reso definitivo il regime agevolativo.

  • art. 11, comma 3, d.lgs. n. 228/2001

    L’esclusione della decadenza opera anche quando, nei cinque anni successivi, il fondo sia alienato o concesso in godimento a favore di coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che esercitino attività agricola, purché resti la destinazione agricola del bene.

  • art. 2, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 99/2004

    «Alle società agricole ... sono riconosciute le agevolazioni tributarie ...»

    Le agevolazioni tributarie previste per le persone fisiche coltivatrici dirette si estendono alle società agricole, comprese le società di persone con almeno un socio coltivatore diretto, se ricorrono i requisiti di legge.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99/2004

    Le società di persone, cooperative e di capitali sono imprenditori agricoli professionali se l’oggetto sociale è esclusivamente agricolo e almeno un socio o amministratore possiede la qualifica richiesta.

  • art. 31, L. n. 590/1965

    Definisce il coltivatore diretto come il soggetto che si dedica manualmente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all’allevamento del bestiame, con apporto lavorativo familiare rilevante.

  • art. 2135 c.c.

    È richiamato come parametro per individuare le attività agricole rilevanti e l’oggetto sociale delle società agricole.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo, poi assorbito, relativo a omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta erronea valutazione della fattispecie normativa e dei fatti non contestati.

  • art. 306 n. 5 c.p.c.

    Nel testo compare come riferimento al motivo sul fatto decisivo; dal contesto la Corte lo tratta come vizio di omesso esame, ma il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza e le relative esclusioni devono essere interpretate in modo coerente con l’evoluzione normativa che equipara, ai fini dei benefici fiscali, l’imprenditore agricolo persona fisica e la società agricola che ne recepisca le qualità attraverso i requisiti dei soci o degli amministratori qualificanti.
  • L’esclusione della decadenza non può essere negata in modo automatico solo perché il fondo sia concesso a una società agricola distinta dal proprietario; occorre verificare se la società abbia oggetto agricolo e se la compagine sociale sia sostanzialmente riconducibile al nucleo familiare indicato dalla norma, secondo la ratio di continuità della coltivazione diretta.
  • Nei benefici agricoli con vincolo quinquennale, il giudice di merito deve accertare in concreto i presupposti soggettivi e oggettivi della fattispecie: identità dei soci, rapporti di parentela o affinità rilevanti, natura agricola della società comodataria e permanenza della destinazione agricola del bene.
  • La disciplina agevolativa in materia agricola va letta in modo sistematico: l’estensione del beneficio alle società agricole comporta, per coerenza, anche l’estensione delle ipotesi di esclusione della decadenza quando l’affitto, la vendita o il godimento del fondo avvengano a favore di soggetti societari che realizzino la medesima funzione economica della coltivazione familiare diretta.

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