Cassazione Civile, Ordinanza n. 19564/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La lite origina da un'azione proposta dai correntisti per ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente, a titolo di interessi uso piazza, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese e competenze. In primo grado la banca era stata condannata alla ripetizione; in appello la Corte territoriale aveva accolto parzialmente l'impugnazione dell'istituto, limitando il ricalcolo del dare-avere al solo periodo coperto dagli estratti conto prodotti in giudizio e rigettando l'eccezione di prescrizione per genericità della relativa allegazione, priva di distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie. I correntisti hanno proposto ricorso principale censurando la regola di calcolo adottata dalla Corte d'appello e sostenendo che, in difetto di completa produzione degli estratti conto, dovesse applicarsi la metodologia del saldo zero. La banca ha proposto ricorso incidentale contestando il rigetto dell'eccezione di prescrizione e deducendo che l'allegazione dell'inerzia del cliente e della volontà di profittarne fosse sufficiente senza indicare le specifiche rimesse prescritte.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dei correntisti, ritenendo corretta la decisione d'appello che, in mancanza di una serie continua e completa di estratti conto o di elementi idonei a ricostruire il saldo iniziale del periodo non documentato, aveva fatto decorrere il ricalcolo dal primo saldo debitore documentato. Ha invece accolto il ricorso incidentale della banca sul punto della prescrizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'eccezione di prescrizione, nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, è sufficientemente allegata con la deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare specificamente le rimesse solutorie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio nella ricostruzione del saldo del conto corrente quando il correntista agisce per la ripetizione dell'indebito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- Quando il correntista agisce per la ripetizione di somme indebitamente addebitate, il ricalcolo del dare-avere può essere effettuato sulla base degli estratti conto disponibili; se manca la continuità documentale, il giudice deve partire dal primo saldo debitore documentato, salvo che siano allegati o provati elementi idonei a ricostruire il saldo iniziale del periodo non documentato o a escludere quel debito.
- La metodologia del "saldo zero" non è la regola generale nelle azioni promosse dal correntista: essa non può essere applicata solo per il difetto di produzione integrale della documentazione, ma presuppone il diverso caso in cui sia la banca ad agire per il saldo del conto e non assolva l'onere della prova su di essa gravante.
- Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, l'eccezione di prescrizione proposta dall'istituto di credito è sufficientemente allegata con la deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne; non è necessario indicare sin dall'eccezione le singole rimesse solutorie asseritamente prescritte.
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